Gazzetta di Reggio

Il caso

Non gli danno la cittadinanza ma i reati sono di un omonimo

di Stefania Piscitello

	Cittadinanza negata per colpa di un'omonimia
Cittadinanza negata per colpa di un'omonimia

Il ministero dell'Interno aveva respinto la richiesta a causa di precedenti penali Lui ha fatto ricorso al Tar e ha vinto: la domanda sarà da riesaminare

2 MINUTI DI LETTURA





SASSUOLO. I reati non li aveva commessi lui ma un omonimo. È su questo scambio di identità che si gioca una vicenda finita davanti al Tar per il Lazio, dopo che un cittadino straniero si è visto negare la cittadinanza italiana per precedenti penali che, in realtà, non erano suoi.

La richiesta di cittadinanza respinta

Il provvedimento del Ministero dell'Interno, notificato nell’ottobre 2022, respingeva la domanda facendo riferimento a due condanne: detenzione di monete falsificate e furto continuato, entrambe risalenti agli anni Novanta. Episodi ritenuti ostativi al riconoscimento della cittadinanza. Se la sentenza in questione si concentra sul padre, anche il figlio risultava avere segnalazioni a carico da parte dei carabinieri di Sassuolo. Da qui il ricorso. La linea difensiva si concentra su un punto preciso: quei reati appartengono a un’altra persona, omonima. Stesso nome e cognome, ma diversa data e luogo di nascita. Un errore che, secondo il ricorrente, ha inciso in modo determinante sulla decisione dell’amministrazione. Nel corso del giudizio emergono una serie di elementi documentali: certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, visure penali, oltre alle stesse sentenze richiamate nel diniego. Tutti atti che riportano dati anagrafici differenti rispetto a quelli del richiedente. Anche la residenza indicata nei provvedimenti di condanna non coincide. A rafforzare il quadro, vengono depositati documenti di identità e certificazioni storiche di residenza riferite ai due soggetti. Due persone con identiche generalità risultano registrate in contesti diversi, con percorsi distinti.

Cosa ha detto il tribunale

Il Ministero, nel corso del procedimento, sostiene la correttezza dell’identificazione, richiamando anche rilievi dattiloscopici. Tuttavia, secondo i giudici, queste indicazioni non risultano sufficienti a superare le incongruenze emerse né a confutare la documentazione prodotta. Nel provvedimento impugnato erano riportati anche precedenti a carico del figlio del richiedente. In particolare, segnalazioni dei carabinieri di Sassuolo per lesioni personali aggravate, ingiuria, sequestro di persona e minaccia aggravata, oltre a una successiva condanna per violenza privata, con pena sospesa. Il tribunale, però, concentra la propria valutazione sull’errore relativo al padre. La presenza di due soggetti omonimi, con dati anagrafici differenti, avrebbe richiesto verifiche più approfondite da parte dell’amministrazione. Verifiche che, secondo la sentenza, non risultano svolte in modo adeguato. Da qui la decisione: il ricorso viene accolto, il diniego annullato. L’amministrazione dovrà ora riesaminare la posizione del richiedente alla luce degli elementi emersi, a partire da quell’errore iniziale che ha portato a confondere due identità diverse.