D’Amico: «Ora giù le mani dalla legge 40»
Per la docente di diritto costituzionale ospite delle Giornate della laicità «non serve alcun intervento»
REGGIO. Le riforme costituzionali sono state al centro del dibattito della quinta edizione delle Giornate della laicità che si sono concluse ieri. Marilisa D'Amico, docente di diritto costituzionale all'università statale di Milano, ne ha affrontato l’altro ieri i nodi cruciali indicando la via da seguire. Tra i “nodi”, il recente intervento della Corte costituziomale sulla legge 40, con l'abolizione del divieto della fecondazione eterologa. In dissenso con il ministro Beatrice Lorenzin, Marilisa D'Amico nega la necessità di una nuova legge in materia di procreazione assistita: «La stessa legge 40 - spiega -disciplina specificamente tutte le conseguenze che derivano dalla nascita con procedure di fecondazione eterologa». «A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale - continua D’Amico - che sia nel 2009 sia oggi ha dichiarato l'ileggittimità costituzionale di alcune disposizioni fondamentali della legge numero 40 del 2004, non è richiesto alcun intervento da parte del legislatore. Come già nel 2009 la Corte Costituzionale nel ricondurla a ragionevolezza ci ha consegnato una disciplina immediatamente applicabile (questione relativa al numero di embrioni da produrre strettamente necessario e non destinati ad un unico e contemporaneo impianto), così oggi l'eliminazione del divieto di donazione esterna dei gameti (pur dovendosi attendere le motivazioni) consente l'immediata applicazione delle tecniche assistite per quelle coppie, stando alla stessa legge 40, possono accedere alla procreazione assistita (coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi)».
Infatti, la stessa legge 40, così com’è, basterebbe a stessa. «A partire dall’articolo 9 - dice Marilisa D’Amico - che in materia di divieto di disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre disciplina copiutamente i rapporti tra il nato, la coppia e il terzo donatore, con ciò garantendo indubbie e marcate tutele al primo, poiché si garantisce al figlio uno status. In secondo luogo, l'articolo 12 vieta e sanziona la commercializzazione dei gameti, con ciò dunque non si legittima alcuna creazione di un mercato che mercifica i corpi e i gameti stessi. Vi sono inoltre i decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010 - conclude D’amico - in materia di donazioni di tessuti e cellule umani, che contengono le regole e le procedure della donazione di organi, tessuti e cellule che devono ritenersi applicabili anche alla donazione delle cellule riproduttive, ovvero dei gameti».
Luciano Salsi
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