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Nuovo marchio di qualità per i prodotti di montagna

Nuovo marchio di qualità per i prodotti di montagna

La novità, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea, riguarda l’agroalimentare Cervi (Cia): «E’ un fatto positivo sia per i produttori sia per i consumatori»

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CASTELNOVO MONTI. C’è la possibilità di un nuovo, importante riconoscimento europeo, invocato ed atteso da tempo, per i prodotti tipici di montagna.

A darne notizia è Antenore Cervi, presidente della Cia di Reggio: «E’ certamente una novità importante per il nostro Appennino la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della norma che detta le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità sui prodotti agroalimentari realizzati in altura, tanto più se, come annunciato dall’assessore regionale Tiberio Rabboni, anche il Piano di sviluppo rurale della nostra Regione si occuperà di questi prodotti e della promozione della loro distintività». Prosegue Cervi: «E’ una nuova opportunità per una vasta gamma di produzioni italiane e dell’Appennino reggiano. Un fatto positivo, che si inserisce dentro un più vasto paniere di norme tese alla trasparenza e alla tracciabilità delle produzioni agricole e alimentari, con un tangibile vantaggio per produttori e consumatori. Ai due marchi ormai consolidati Dop e Igp, se ne andranno dunque ad affiancare altri, il primo dei quali è proprio quello dedicato ai prodotti di montagna. Il marchio ha natura facoltativa e può essere utilizzato a partire da luglio». La Cia spiega quali sono i requisiti fondamentali per l’utilizzo di questo marchio di qualità: «Il termine “prodotto di montagna” potrà essere applicato ai prodotti forniti da animali in montagna e lì trasformati; ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno due terzi della loro vita in zone di montagna e lì trasformati; ai prodotti derivanti da animali transumanti che siano stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli montani; ai prodotti vegetali se coltivati nelle zone di montagna. È consentito che i prodotti trasformati contengano anche materie prime che non possono essere prodotte in montagna (quali zucchero, sale, erbe aromatiche), purché non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti».

Il marchio di montagna non ha lo stesso livello di protezione dell'indicazione d'origine ed è destinato a prosciutti, insaccati, carni, formaggi stagionati, latticini, frutta, legumi e miele prodotti e trasformati nelle zone montane. Le nuove norme prevedono, ad esempio, che i mangimi per animali provenienti da zone di montagna dovrebbero rappresentare almeno il 50% della dieta annuale dell'animale. Tale quota è però fissata al 60% per i ruminanti e al 25% per i suini. Invece per i processi di trasformazione dei prodotti agricoli, qualora i vincoli naturali lo rendano impraticabile o insostenibile, sono previste deroghe per gli impianti. Per il miele il regolamento prevede che per usufruire dell'indicazione facoltativa di qualità il nettare e il polline devono essere raccolti in zone di montagna.

Luca Tondelli

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