Gazzetta di Reggio

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il Tar condanna la Provincia: fece vincere Cmr

di Elisa Pederzoli
il Tar condanna la Provincia: fece vincere Cmr

Nell’appalto della scuola di Guastalla la coop andava esclusa: mancava un documento. Palazzo Allende deve risarcire

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REGGIO EMILIA. Cooperativa Muratori di Reggiolo e Manutenzioni Generali Reggiane Srl «andavano escluse» dalla procedura di gara. Nei documenti da allegare per partecipare alla gara – «pena l’esclusione» – mancava la relazione contenente le giustificazioni (ovvero, le voci dei prezzi che concorrono a formare l’offerta). E l’integrazione poi richiesta, non è legittima. La Provincia, pertanto, deve risarcire il danno.

Arriva 5 anni dopo, la sentenza del Tar sul ricorso presentato nel 2009 dalla Allodi Srl di Parma. L’oggetto del contendere – la realizzazione del polo scolastico di Guastalla che oggi ospita le aule dell’istituto Russell – non è più attuale: l’edificio, infatti, è stato costruito e inaugurato. E nel frattempo, la cooperativa reggiolese è andata in concordato preventivo omologato. Ma per i giudici del tribunale amministrativo di Parma, la Provincia ha inequivocabilmente sbagliato facendo vincere l’appalto all’Ati di casa.

Tutto nasce nel 2009, con la gara indetta dalla Provincia per l’affidamento dei lavori per il polo scolastico, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A vincere con 80,54 punti è l’Ati della Cooperitva Muratori di Reggiolo. Dietro, con 79,86 punti, c’è l’Ati dell’Allodi. Lo scarto è talmente minimo che la società parmense chiede l’accesso agli atti e poi impugna l’aggiudicazione. Per Allodi, infatti, è illegittima la sopravvalutazione fatta alla cooperativa, la quale anzi doveva essere esclusa. Perchè? Nella documentazione presentata da Reggiolo manca la relazione delle giustificazioni. Al suo posto c’è solo un facsimile riepilogativo, senza alcun dato. La cooperativa doveva essere esclusa, come si fece per la ditta Fratelli Zuccherofino che partecipò ma senza allegare un documento. Parliamo di fatti di 5 anni fa. La cooperativa di Reggiolo ha già i suoi guai: quelli che, tre anni dopo, l’avrebbero portata al concordato. La Provincia, di fronte a quel documento non conforme, si limita a chiedere un’integrazione documentale postuma. Ma per Allodi quella rappresenta «un’indebita alterazione della par condicio tra concorrenti», valida per un ricorso. Il Tar non concede la sospensiva: la priorità è la costruzione della scuola. Ma la sentenza di merito, oggi, è inequivocabile: la censura di Allodi, rappresentato dall’avvocato Paolo Michiara, è fondata. Per i giudici, il documento che bastò alla Provincia per chiedere a Reggiolo solo un’integrazione era niente meno che un «foglietto», «non una relazione». La relazione che poi venne consegnata era un documento di ben 150 pagine: ciò conferma «che la stessa era mancante nell’offerta, in spregio alla legge di gara». E non esita a definire «eufemistica» l’espressione «richiesta integrazione».

Sull’ammontare del risarcimento, il Tar lo calcola al 3% dell’offerta che Allodi fece per l’appalto. Secondo un calcolo spannometrico, si parla di qualcosa come 70mila euro.