Gazzetta di Reggio

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tangenziale nord

Il Comune perde la causa al Tar

Il Comune perde la causa al Tar

Vittoria per la Teknimond di Mazzoli, decisa ad ampliare la ditta

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REGGIO EMILIA. Il Comune di Reggio non può tenere in sospeso un’azienda decisa ad ampliare il capannone, solo perché deve ancora decidere il tracciato di una strada. Questa, in buona sostanza, la sentenza che ha visto soccombere per ben la seconda volta l’amministrazione reggiana, chiamata davanti al Tar di Parma dalla Teknimond, azienda di Uber Mazzoli, presidente anche della comunità Papa Giovanni XXIII. Dopo la sentenza avversa da parte del Consiglio di Stato, arriva ora anche quella dei giudici amministrativi di Parma, che hanno emesso il giudizio definitivo sul ricorso 283 presentato nel 2013 dalla ditta, uscita vincitrice dalla disputa con il Comune.

I giudici hanno ribadito che non si può sospendere il permesso di costruire solo perché il Comune potrebbe spostare il tracciato della tangenziale nord, strada che dovrebbe essere costruita dall’Anas ma sulla quale non c’è ancora un accordo. Il Tar, quindi, ha accolto le indicazioni del Consiglio di Stato, che aveva ribaltato la prima sentenza del tribunale amministrativo di Parma, il quale aveva bocciato in prima battuta il ricorso presentato da Mazzoli, difeso dagli avvocati Roberto Allori e Silena Ciriesi.

La Teknimond aveva chiesto l’annullamento della determina del Comune relativa alla sospensione della richiesta di permesso a costruire in via Mafalda di Savoia, dove l’azienda voleva far sorgere un nuovo fabbricato da circa 2mila metri quadrati.

Una sospensione durata un anno necessaria - secondo il Comune - per attendere l’approvazione da parte di Anas Spa del progetto definitivo relativo al prolungamento della tangenziale da San Prospero Strinati a Corte Tegge. Il Tar aveva inizialemente dato ragione al Comune, stabilendo che fosse nei suoi poteri farlo. Poi la retromarcia del Consiglio di Stato e ora nuovamente del Tar, che affermano l’esatto contrario.

Già la sentenza del ricorso aveva sottolineato come la progettazione sia ancora in una fase preliminare e, dunque, non ci sia «alcun vincolo». «Solo con il tracciato definitivo sarà possibile definire la fascia di rispetto stradale» veniva poi trascritto nel documento dei giudici: «Il dirigente del servizio dell’Edilizia privata ha deciso di sospendere l’istruttoria del procedimento attivato dall’appellante per un anno in modo illogico e arbitrario. Non esistono precisi riferimenti temporali cui è stato collegato il termine di sospensione».

La Teknimond aveva chiesto anche il risarcimento del danno, che non è stato però concesso dal Tar, che ha respinto l’istanza risarcitoria.