Il Tar boccia Bacchi: no al risarcimento
Boretto: aveva chiesto 15 milioni di euro di danni alla Provincia per la dismissione dell’impianto di via Argine Cisa
BORETTO. Aveva fatto ricorso al Tar contro la Provincia, chiedendo un maxi risarcimento da 15 milioni di euro. Ma la Bacchi Spa – l’azienda di Boretto che produce inerti – ha perso. I provvedimenti presi da palazzo Allende, quando imponeva lo stop dell’attività in golena e la dismissione dell’impianto di via Argine Cisa, erano legittimi. Bacchi dovrà pagare le spese.
Gli atti della Provincia che la Bacchi contestava sono quattro, riferibili all’impianto di estrazione di via Argine Cisa 21. Sulla Bacchi, già dal 2003, pesava un «parere sfavorevole al rinnovo incondizionato dell’autorizzazione» per l’attività di produzione di conglomerato bituminoso emesso dall’Autorità di bacinoper quell’impianto. L’autorizzazione era stata emessa solo per 5 anni, sino al 2008; scaduti i termini, l’attività andava delocalizzata «fuori delle fasce fluviali». E fino all’avvenuta delocalizzazione, andavano realizzati gli interventi di mitigazione.
E’ il giugno del 2005 quando la Provincia conferma l’iscrizione della Bacchi nel registro sino al 18 maggio 2008. Disponendo però che, entro il 18 maggio 2007, comunichi il piano di dismissione e delocalizzazione. Questo però non avviene. «La ricorrente non rispettava le prescrizioni - si legge nella sentenza del Tar - e proseguiva l’attività in sito, così dagli accertamenti del Noe in data 23 luglio 2007». Nel maggio del 2008, Bacchi chiede alla Provincia il rinnovo dell’autorizzazione nel sito di via Argine Cisa 21, motivando il ritardo nella localizzazione al numero di addetti e alla tecnologia impiantistica impiegata. Comunicando la cessazione dell’attività in golena e la delocalizzazione per gennaio.
Il 1° agosto 2008 la Provincia proroga l’autorizzazione, sino al 31 dicembre «al solo fine di completare la dismissione dell’impianto». Invece, il 5 dicembre Bacchi chiede di «poter proseguire». Per arrivare a una «corretta interpretazione» che definisca le caratteristiche di un impianto «a tecnologia complessa».
Alla Provincia non basta. Il 6 marzo 2009 comunica alla Bacchi che la richiesta di rinnovo viene archiviata. E cancella la ditta dall’elenco dei Recuperatori. Nel luglio 2009, finalmente Bacchi comunica la dismissione dell’impianto e la delocalizzazione a Brescello, in via Peppone e Don Camillo. Ma fa ricorso al Tar. Sostenendo che la cancellazione nel Registro l’ha danneggiata. E l’impianto, a suo dire a «tecnologia complessa», sarebbe stato da delocalizzare solo a termine della sua vita tecnica.
Per i giudici di Parma, però, il ricorso è infondato. Primo, perchè Bacchi, tra un impianto e l’altro, non ha mai smesso l’attività. Dunque, non c’è il danno. «La ricorrente – scrive inoltre il Tar – dopo essersi impegnata alla delocalizzazione senza, tuttavia, onorare l’impegno nei termini e dopo aver chiesto una proroga per delocalizzare, ha tentato l’escamotage per protrarre sine die l’esercizio in un sito in cui detta attività è vietata dalle norme del Pai, mai poste in discussione, alle quali la Provincia si è strettamente attenuta». Da qui il rigetto del ricorso.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Gazzetta di Reggio per le tue notizie su Google
