Gazzetta di Reggio

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Ztl, il tribunale boccia le multe a raffica

di Enrico Lorenzo Tidona
Ztl, il tribunale boccia le multe a raffica

La sanzione può essere elevata una sola volta. Il Comune deve comunicare all’automobilista quando scade l’autorizzazione

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REGGIO EMILIA. Stop alle multe a raffica per i reggiani che accedono al centro storico in auto con il permesso Ztl scaduto. Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza depositata il 10 ottobre 2014, ha respinto l’appello proposto dal Comune che aveva sanzionato un automobilista per aver dimenticato di rinnovare alla scadenza il proprio permesso di accesso alla zona a traffico limitato (Ztl) ed essere entrato ripetutamente senza autorizzazione.

In particolare, il Comune aveva sanzionato l’automobilista per ogni accesso nella Ztl, come accade di prassi. Il giudice Gianluigi Morlini ha ritenuto legittima una sola sanzione ritenendo che tutti i singoli e successivi accessi alla Ztl avessero tratto origine dalla “prima e unica colpevole omissione” del mancato rinnovo del permesso. Dunque, la condotta censurabile sarebbe una sola cancellando le sanzioni per i successivi transiti nella Ztl.

Tra le circostanze che il Tribunale ha ritenuto rilevante c’è la mancata comunicazione da parte del Comune della scadenza del permesso. Sul punto si legge nella sentenza, «oltre che unico, il rilievo di colpa è altresì quantomeno sfumato, stante l'oggettiva difficoltà di ricordarsi di un permesso della durata superiore di un anno tanto più che, in passato e proprio per evitare casi simili a quello cui è processo, l’amministrazione aveva sempre provveduto a segnalare tale scadenza, ciò che invece non ha poi fatto nel caso che qui occupa». In realtà, però, sarebbero diversi i casi in cui ai possessori del permesso non è giunta alcuna comunicazione. La partita è assai rilevante, visto che solo nel 2013 risultano 34.306 violazioni relative al transito nella zone a traffico limitato. Molte sono finite in capo a residenti e commercianti che non avevano rinnovato il permesso. La sentenza è ancora soggetta a impugnazione, strada che verrà probabilmente percorsa dall’amministrazione.

A far valere le ragioni davanti al giudice estensore è stato l’avvocato del Comune Santo Gnoni. Secondo quanto disposto dalla sentenza, il cittadino che ha promosso la causa, pur avendone diritto all’accesso, non dovrà pagare le altre multe a causa quindi della mancata comunicazione da parte del Comune dell’imminente scadenza del permesso. «Ne consegue che la sanzionabilità ricade solo sul primo accesso avvenuto con il permesso scaduto» e la «conseguente non sanzionabilità degli accessi successivi al primo ed antecedenti alla notifica della prima contravvenzione». Un caso che farà molto discutere alla luce delle decine di ricorsi presentati in questi casi prima davanti al giudice di pace e poi in tribunale.

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