Gazzetta di Reggio

Reggio

LAVORO

Il silenzio dei reggiani a Roma

Luigi Bottazzi

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Come è noto è divento legge a tutti gli effetti il decreto legislativo approvato dal Governo in materia di “contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”, decreto che in realtà disciplina (per i contratti di futura stipulazione) il trattamento dei licenziamenti illegittimi, sia individuali che collettivi. Il Governo, infatti, non ha tenuto conto della richiesta unanime e all'unanimità dei componenti delle Commissioni lavoro di Camera e Senato di esonerare dalla nuova disciplina i licenziamenti collettivi. La “tutela reale del reintegro” (art. 18 Statuto dei lavoratori) cessa di operare per la stragrande parte dei licenziamenti, quelli disposti per motivi economici, sostituita da indennità monetarie variabili in relazione all’anzianità lavorativa. Evviva, tutto si monetizza, anche la dignità !

La tutela reale (ristoro puntuale del danno prodotto dal licenziamento illegittimo, reintegro o, a scelta del lavoratore, sostanziosa indennità compensativa) era stata uno dei punti qualificanti dello Statuto dei lavoratori varato nel maggio 1970 dal Governo del dc Mariano Rumor, Ministro del lavoro il dc Carlo Donat Cattin (che aveva preso il testimone dal ministro socialista Giacomo Brodolini, deceduto nel luglio 1969). La tutela reale venne sin dall’inizio condizionata a precisi requisiti dimensionali dell’impresa. La legge 108/1990 ha tuttavia esteso la tutela (conservata dal decreto legislativo del Governo) a tutti i casi di licenziamento discriminatorio, indipendentemente dal requisito dimensionale.

Sempre nella stessa riunione il Governo ha presentato il testo di Decreto legislativo per il riordino delle tipologie contrattuali, ora all'esame delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato per l'espressione del parere di rito (non vincolante). Viene cancellato il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e il contratto di lavoro ripartito ma rimane in vita il contratto a chiamata, tipica espressione del lavoro mercificato. Viene esteso il campo di applicazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, con eliminazione delle causali (fissato peraltro un limite percentuale al suo utilizzo). Viene elevato il tetto del reddito da lavoro accessorio (vaucher).

Le possibilità per il datore di lavoro di richiedere prestazioni a part time supplementari o clausole elastiche o flessibili a lui più favorevoli sono accresciute, nonostante l’Istat registri da tempo una abnorme crescita del part time involontario. Viene cancellata la collaborazione a progetto, ma non la previsione di collaborazioni coordinate e continuative contenuta nell’art.409 del codice di procedura civile; tale circostanza mantiene aperta la possibilità di ricorso a collaborazione falsamente autonome, ancorchè il decreto del Governo imponga l’applicazione della disciplina di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione caratterizzati, oltre che da tempi e luoghi di lavoro organizzati dal committente, da contenuti “ripetitivi”. Uno sfracello delle norme vigenti, ma solo un "immagine " del cambiamento fa favore della parte debole nel rapporto di lavoro o collaborazione.

Come considerare il rapporto nel caso di contenuti “creativi”, simili a quelli delle prestazioni di un collega impiegato a tempo indeterminato? Insomma, luci e ombre di una materia assai complessa che avrebbe meritato il vaglio del Parlamento, un rispetto delle sue prerogative costituzionali, senza delega al Governo, o quantomeno, principi e criteri direttivi della delega ben più precisi e penetranti.

Domanda ingenua ai deputati e senatori reggiani, che un tempo scendevo in piazza accanto ai lavoratori: cosa hanno detto o fatto per migliorare questi provvedimenti ? Hanno paura- quelli del PD- sempre pronti a parole ad essere dalla parte dei lavoratori, che il piè veloce fiorentino al prossimo turno elettorale non li abbia più in nota?

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