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Equitalia perde un ricorso e deve pignorarsi una sede

Roberto Fontanili
Equitalia perde un ricorso e deve pignorarsi una sede

Il presidente Confconsumatori: «Prima di pagare bisogna controllare le cartelle». In due casi, a Reggio e  a Ferrara, le richieste di riscossione erano prescritte

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REGGIO EMILIA. Non è detto che chiamarsi Equitalia sia garanzia di aver sempre ragione come temono molti cittadini, preoccupati anche dalla minaccia che venga attivato il fermo amministrativo dell’auto. Soprattutto se sono scaduti i termini entro i quali è possibile esigere il credito. È ciò che è accaduto a due cittadini, un reggiano e un ferrarese, come confermato da due sentenze rispettivamente della Commissione Tributaria di Ferrara e del Tribunale di Reggio.

In entrambi i casi, di fronte alla richiesta del pagamento di crediti prescritti, hanno condannato Equitalia al pagamento delle spese processuali. «Sono diversi mesi – spiega il presidente regionale di Confconsumatori, Secondo Malaguti – che diversi cittadini si rivolgono alla nostra associazione per chiedere assistenza contro azioni di recupero crediti prescritte, facendo leva sul timore che il mancato pagamento possa portare al fermo amministrativo».

Le due sentenze invece, sottolineano Lorenzo Zappaterra e Sergio Di Chiara del Foro di Ferrara, i legali a cui si è rivolta l’associazione «hanno dimostrato che prima di pagare è il caso di fare un’attenta verifica». Due casi presentati ieri da Confconsumatori, che possono essere punto di riferimento per il futuro. Nel primo caso, Equitalia chiedeva il pagamento complessivo di un credito di oltre 70 mila euro.

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«Ne abbiamo contestati oltre 38 mila – spiegano i due legali – sostenendo che il credito si era prescritto». Una richiesta fatta sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato che ha portato il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali da sette a quattro anni. La cosa curiosa, sottolineano gli avvocati «è stato l’atteggiamento di Equitalia che di fronte alla decisione di dover pagare 1.000 euro di spese processuali, ha fatto un autopignoramento sulla sede di Ferrara».

Nel secondo caso, che riguardava un reggiano, si è trattato di un ricorso contro una serie di cartelle esattoriali per contravvenzioni al codice della strada (per un importo di 8.391 euro) e per il quale era stato notificato un preavviso di fermo amministrativo dell’auto. Anche in questo caso sulla base della “Autotutela” prevista nella Finanziaria del 2012, argomentano i due legali «il cittadino ha avuto ragione. Ci sono 90 giorni di tempo per presentare ricorso e 220 giorni di tempo da parte di Equitalia di agire. Trascorso tale termine il credito diventa inesigibile e così è stato con il ricorso presentato a Reggio che ha visto sospendere l’efficacia esecutiva delle cartelle per una somma pari a 3.667 euro, mentre l'altra quota deve essere versata».

Quello che interessa a Confconsumatori è che i cittadini comprendano che non sempre Equitalia ha ragione e che i giudici non accolgono le richieste della società di riscossione, ma giudicano in base alle norme in vigore. «Anche le concessionarie governative sono tenute al rispetto della norma».

La replica di Equitalia

Gentile direttore, in merito all'articolo "Equitalia perde un ricorso e deve pignorarsi una sede" pubblicato il 19 maggio a firma Roberto Fontanili, è opportuno precisare che non è assolutamente vero che Equitalia ha pignorato una propria sede, come invece è riportato nel titolo.

In realtà, dopo la sentenza di Ferrara, Equitalia Centro ha riscontrato che il contribuente aveva altre cartelle da saldare e, anziché liquidargli le spese legali, ha provveduto, informandolo, al pignoramento della somma che avrebbe dovuto ricevere utilizzandola per la copertura parziale di una cartella.

Si precisa inoltre che non c'è nessun giudizio di prescrizione e spese processuali da pagare nel caso di Reggio Emilia. Dopo la presentazione del ricorso da parte del contribuente, il Giudice ha sospeso, e non annullato, alcune delle cartelle contestate e, dichiarandosi non competente per materia, ha demandato la decisione al Giudice di Pace. Pertanto il procedimento è solo sospeso in attesa del pronunciamento dell'Autorità competente.

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