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QUANDO IL VICINO NON PAGA

Confedilizia: come distaccarsi dall’impianto centralizzato

Confedilizia: come distaccarsi dall’impianto centralizzato

REGGIO EMILIA. Via Turri insegna: quando i vicini di casa o l'inquilino non pagano le spese di riscaldamento, la soluzione migliore consiste nel distaccarsi dall'impianto centralizzato e montarne per...

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REGGIO EMILIA. Via Turri insegna: quando i vicini di casa o l'inquilino non pagano le spese di riscaldamento, la soluzione migliore consiste nel distaccarsi dall'impianto centralizzato e montarne per sè uno autonomo. «La normativa nazionale - spiega Anna Maria Terenziani, segretaria provinciale di Confedilizia succeduta da qualche mese a Giovanni Bertolani - lo consentiva da tempo, ma quella regionale, prevalente nelle questioni energetiche, lo impediva nella maggior parte dei casi. Dal prossimo mese, però, la legge regionale cambierà: il distacco sarà consentito con una semplice comunicazione all'amministratore condominiale, sempre che sia tecnicamente possibile». Chi volesse saperne di più potrà avere informazioni dal gazebo che l'associazione della proprietà edilizia monterà in piazza Fontanesi dalle 9 alle 13 di sabato, in occasione della Festa nazionale del condominio. La consulenza gratuita sarà fornita da professionisti qualificati. Inoltre verranno distribuiti stampati sui temi della casa sicura e della prevenzione di furti, truffe e aggressioni. Il problema delle spese condominiali s'è ingigantito negli ultimi anni a causa della crisi economica.

«Capita sempre più spesso - riferisce Terenziani - che un proprietario si trovi costretto a pagare le quote del riscaldamento del proprio inquilino moroso. Con l'impianto autonomo, invece, il contratto con l'azienda del gas viene intestato al conduttore. Se il distacco non è possibile, si può ricorrere ai contabilizzatori individuali, che calcolano il consumo di ogni appartamento, e ai termoregolatori, che comandano automaticamente l'accensione dei singoli termosifoni. In ogni caso consigliamo ai locatori di informarsi dagli amministratori sui pagamenti degli inquilini. Il ricorso allo sfratto è consentito quando risultano insolute spese condominiali pari a due mensilità del canone di locazione».(l.s.)

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