Reggio Emilia, bocciato il Fisco che salassa un 94enne
Stop alla richiesta di aumentare la tassazione sul fondo: il giudice dà ragione alla venditrice e a Confconsumatori
REGGIO EMILIA. Nella vendita di un terreno (in questo caso edificabile) non è necessariamente automatica la corrispondenza fra il valore accertato per determinare l’imposta di registro e il prezzo di trasferimento concordato ai fini dell’Irpef.
E’ il principio riconosciuto dal giudice in secondo grado (a Bologna) a favore di una signora di 94 anni che aveva ceduto un lotto di terreno a una impresa edile e si era vista addebitare dall’Agenzia delle Entrate sanzioni e interessi che superavano addirittura l‘importo incassato. La sezione reggiana della Confconsumatori si è fatta carico della vicenda e ora accoglie con soddisfazione l’esito favorevole dell’iniziativa promossa in sede giudiziaria.
Se ne sono fatti interpreti ieri, nella sede di viale Piave, il presidente Secondo Malaguti, il direttore commercialista Davide Grasselli che ha seguito la vertenza, e Giuliano Sidoli. Il caso risale al 2006 quando venne venduto un terreno che, in base ad una perizia presentata in tribunale, era stato stimato in circa 100 mila euro. In seguito l’Agenzia delle Entrate, nel definire l’imposta di registro ipocastale, contestò però all’acquirente un valore che superava le 262 mila euro.
Acquirente e Fisco si confrontarono e alla fine si accordarono su 183.000 euro e ciò fece sborsare al compratore imposte aggiuntive per altri 11 mila euro. In base a questa nuova quotazione il Fisco andò quindi a bussare alla porta delle venditrice e pretese, fra imposte, sanzioni e interessi, il pagamento di circa 110 mila euro.
Facile immaginare l’angoscia dell‘anziana signora che si oppose al provvedimento ma il primo verdetto le diede torto. «A quel punto – spiegano alla Confconsumatori – abbiamo impugnato la decisione e a Bologna, in secondo grado, ci hanno dato ragione. La sentenza precisa infatti che, per il venditore, è ininfluente ciò che il compratore ha concordato con l’Agenzia delle Entrate la quale non può quindi procedere a determinare una plusvalenza ai fini Irpef, in capo al venditore, utilizzando solo ed esclusivamente il maggior valore definito dal compratore per l’imposta di Registro. Il legislatore è già stato sensibilizzato e ci aspettiamo una correzione al comportamento adottato sino ad ora».
Per la cronaca: la vendita è avvenuta nove anni addietro; la sentenza del giudice bolognese è stata emessa soltanto nel luglio di quest’anno. (l.v.)
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