«La premeditazione era già stata provata»
Castelnovo Monti, il pm Salvi commenta la sentenza del delitto Germini: «Impossibile fare ricorso»
CASTELNOVO MONTI. Il crudele omicidio di Andrea Germini, 32 anni, si chiude così, con quella condanna a 16 anni e dieci giorni di reclusione che tanto ha fatto discutere. E una sentenza che, dopo la lettura delle motivazioni del giudice Giovanni Ghini rese note in questi giorni, conferma come il magistrato giudicante abbia voluto «premiare» – sono le parole testuali usate dal magistrato nelle tre pagine della sentenza – la confessione della premeditazione, arrivata praticamente all’ultimo minuto utile del processo con rito abbreviato che si è concluso il 22 ottobre scorso, a Reggio. Lo ricordiamo, il movente dell’assassino è da ricercare nella rivalità che sentiva nei confronti di quello che era il suo collega di lavoro, perché infatuato da tempo della moglie della vittima, tra l’altro incinta del secondo figlio.
«Nessuna possibilità per la pubblica accusa di fare ricorso o appello in Cassazione, ma se avessimo potuto lo avremmo sicuramente fatto» conferma il pubblico ministero Valentina Salvi, che per l’imputato Fettah Abdelkebir, 28 anni, difeso dall’avvocato Domenico Noris Bucchi, aveva chiesto invece una condanna ben più dura: trent’anni di reclusione per omicidio premeditato e distruzione di cadavere.
Dottoressa, il giudice ha deciso di premiare la confessione della premeditazione perché, sostiene, senza non si sarebbe arrivati alla verità, definendo l’ipotesi del pubblico ministero “incongruente e incoerente”. Cosa ne pensa?
«Pur nel rispetto dovuto alla sentenza pronunciata dal giudice, posso dire che non sono d’accordo. Leggendo le motivazioni della sentenza, sono convinta ancora di più che la nostra ricostruzione fosse coerente e la premeditazione provata. E’ il giudicante che mostra di aver ignorato, o erroneamente interpretato, dati di fatto presenti agli atti».
Il giudice ha ritenuto inverosimile che Fettah avesse raggiunto a piedi il luogo del delitto per il suo sopralluogo, perché avrebbe potuto prendere l’auto della cugina.
«Sono agli atti, tra l’altro proprio nelle indagini difensive, le parole della cugina che spiegano come non avrebbe mai prestato l’auto a Fettah, perché era del padre e non si sarebbe presa quella responsabilità. I tempi di percorrenza a piedi, inoltre, sono compatibili».
Ghini, in sentenza, giudica debole la ricognizione fatta dall’unico testimone che ha incrociato Fettah.
«Il verbale è chiaro: durante il riconoscimento, dice di essere certo che la persona che ha davanti è quella che ha incontrato. Nessun dubbio, nemmeno quando glielo chiede il difensore».
Il giudice scrive che una «semplice operazione aritmetica» porta a quei 16 anni e 10 giorni di condanna.
«Non posso negare che il mio ufficio ritenesse giusta una pena più severa considerata l’efferatezza del delitto e l’estrema tardività della confessione quando i fatti erano stati ampiamente provati dall’accusa. Anche l’aumento minimo per la continuazione con la tentata soppressione di cadavere appare eccessivamente contenuto».
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