Non è vicino al clan: riecco le armi
Il divieto scattò perché il figlio era fidanzato con una parente di un pregiudicato
REGGIO EMILIA. Il figlio è fidanzato con la primogenita di un pregiudicato considerato vicino al clan, ma questo non è un motivo valido per togliergli le armi. È quanto stabilito dal Tar di Parma, che ha recentemente pronunciato una sentenza su un ricorso contro un divieto di detenzione di armi emesso dalla prefettura di Reggio Emilia.
Secondo la prefettura reggiana, dopo il fidanzamento del figlio, all’uomo sarebbero venuti a mancare i «requisiti soggettivi di affidabilità». Un divieto nato anche in conseguenza di un’informativa del comando dei carabinieri di Gualtieri del 6 ottobre scorso, secondo il quale «la vita di relazione» del ricorrente «si esplica in un contesto sociale inconciliabile con la presenza di armi».
Il motivo? È scritto nero su bianco, nella sentenza del tribunale amministrativo: «Il formulato giudizio di inaffidabilità è rappresentato dal fidanzamento tra il primogenito del ricorrente e la primogenita del pregiudicato (omissis), fratello (omissis), suocero di Muto Cesare, che avrebbe determinato l’attrazione “in orbita della famiglia Muto” (indicata come “legata ad ambienti della 'ndrangheta”)».
Una motivazione considerata non sufficiente dai giudici amministrativi, che citano la stessa informativa dei carabinieri per accogliere il ricorso, alludendo inoltre nella sentenza alla giovane età dei due fidanzati.
In particolare, per il Tar di Parma nella stessa informativa dei carabinieri si osserva «che in epoca precedente al fidanzamento della figlia il ricorrente non aveva "legami di alcun tipo con soggetti malavitosi”». Quanto ai due fidanzati, invece, «la sola circostanza del fidanzamento in questione (tenuto, altresì, conto della giovane età dei due ragazzi), in mancanza di ulteriori elementi, non è di per sé sufficiente a comprovare la contestata attrazione nella "Famiglia Muto" posta alla base della sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente».
Di qui la decisione dell’accoglimento del ricorso, rilevando nel provvedimento della Prefettura «la fondatezza» di un difetto di motivazione. (e.spa.)
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