In regola la vendita di cani l’imputata viene assolta
Reggiolo: per il giudice non è provato che i cuccioli giunsero illegalmente in Italia Cadute anche le accuse di abuso di professione e di abuso edilizio per i sette box
REGGIOLO. La storia di per sè sarebbe stata clamorosa per la Bassa: traffico di animali, svolgimento abusivo della professione veterinaria e abuso edilizio perché un’ex porcilaia avrebbe ospitato box per i cani.
Ma il condizionale è a dir poco d’obbligo, perché le indagini di quattro anni fa della Forestale (piombata quattro anni fa in una vecchia struttura in via Franchine 8, a Villanova di Reggiolo) sono naufragate – in tribunale a Reggio – perché il giudice Stefano Catellani ha ritenuto tutte quelle accuse non provate, da qui l’assoluzione delle tre persone finite sotto processo.
Una sentenza non da poco, visto che la procura in precedenza aveva chiesto per la 34enne Pamela Grassi di Moglia (Mantova) 9 mesi di reclusione e 3mila euro di multa per le prime due imputazioni, mentre per l’abuso edilizio (accusa estesa non solo alla Grassi ma anche ai proprietari dell’immobile Orlando Panisi ed Ida Giovannini) era stata richiesta una triplice condanna a 20 giorni di reclusione e 10mila euro di multa.
Ma le tesi difensive dell’avvocato Marco Pinotti hanno ribaltato la situazione, come si desume dalle motivazioni della sentenza d’assoluzione.
Nel blitz del 17 giugno 2012 a Villanova vennero sequestrati quattro cuccioli di cani (un bull terrier, un bovaro del bernese, un aito inu e un chihuahua) e due per le cattive condizioni di salute poco dopo morirono. Animali da compagnia di cui però – rimarca il giudice – non è stata verificata l’esatta provenienza nè dalla Forestale nè dal veterinario dell’Ausl che si è occupato della vicenda: «E’ emerso solo – scrive il magistrato – che Pamela Grassi vendesse cani mediante la rete internet, ma non che partecipasse ad una “attività organizzata” che reiteratamente introducesse nel territorio dello Stato animali da compagnia privi di identificazioni. Il veterinario ha precisato che i cani di quella razza sono rinvenibili anche nel territorio nazionale». Non provato neppure che la 34enne si calasse nei panni di veterinario: «La sola presenza di medicinali – si legge nella sentenza – non è sufficiente ad integrare la norma contestata. In particolare, per la somministrazione di quei medicinali non era necessaria la presenza del veteriario. In ogni caso non è emerso che la Grassi operasse sui cani un’identificazione dei sintomi, la diagnosi del male e la scelta della terapia».
E l’abuso edilizio riferito ai 7 box per cani? «Manca la prova che siano state eseguite opere in muratura in assenza di concessione edilizia».
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