Feste primaverili, restano chiusi Coop e Conad in città
REGGIO EMILIA. “Il lavoro nei giorni festivi non è un obbligo”. Lo ricordano i sindacati unitari regionali del commercio (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UiltTucs-Uil dell’Emilia-Romagna) che in...
REGGIO EMILIA. “Il lavoro nei giorni festivi non è un obbligo”. Lo ricordano i sindacati unitari regionali del commercio (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UiltTucs-Uil dell’Emilia-Romagna) che in occasione degli imminenti ponti primaverili (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) confermano la netta contrarietà alle aperture festive nel settore. Da quando il decreto “Salva Italia” del 2011 ha introdotto la liberalizzazione del settore commercio, eliminando ogni vincolo di orario e lasciando ai centri commerciali la facoltà di decidere il calendario in base all’opportunità, ad ogni festa comandata i sindacati insorgono, rimarcando gli effetti negativi delle aperture a go-go sui dipendenti, in particolare donne e famiglie. Ma, vista la frenesia dei ritmi moderni, resta il fatto che l’acquisto non feriale piace alla clientela e la lotta tra lo spazio di mercato e il profitto assicurato da una parte, e la qualità della vita dei salariati dall’altra, rimane impari. Perciò nella pratica, come è accaduto nelle passate festività, si asterranno le aziende più sindacalizzate (come la Coop), idem per i principali Conad cittadini (Le Querce e Le Vele), che non hanno una clausola da contratto ma d’abitudine tengono le serrande abbassate per scelta della proprietà. Saranno invece aperti diversi Conad di provincia (alcuni tutto il giorno, con orario 9-21) e la maggior parte degli altri supermercati con sigle diverse (Esselunga aperto dalle 8 alle 21, Famila solo al mattino, Il Gigante, Eurostar di viale Regina Margherita tutto il giorno).
«Nella pletora di piccoli e piccolissimi negozi non abbiamo rappresentanza - spiega Luca Chierici della Filcams Cgil -. Proprio per questo vogliamo ribadire che il lavoro festivo è facoltativo, come chiarisce il contratto di lavoro nazionale. Recenti sentenze confermano questa nostra impostazione: il datore di lavoro non può imporre al dipendente di lavorare in una giornata festiva e definisce illegittima eventuale sanzione disciplinare a punizione del rifiuto al lavoro festivo, se non vi sia stato preventivamente un assenso di quest’ultimo».
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