Gazzetta di Reggio

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Il medico “pirata” rischia la sospensione

di Serena Arbizzi
Il medico “pirata” rischia la sospensione

La presidente dell’Ordine, Ferrari: «Per chi svolge questa professione è più grave non fermarsi in caso di incidente»

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RUBIERA. Rischia di essere sospeso dalla sua professione il medico, da molti anni operativo nel Rubierese, che giovedì 16 giugno ha speronato un ciclista 54enne sul ponte sul Secchia, per poi scappare dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso alla persona che aveva ferito. Certo, il fatto che il pirata della strada sia un medico, aggrava la sua posizione: uno dei doveri di chi intraprende questo mestiere, previsto da un preciso codice deontologico, è quello che regola gli interventi d’emergenza, in cui il professionista deve prestare assistenza nell’arco di pochi minuti.

Una casistica in cui l’ordine potrebbe fare rientrare l’incidente provocato dal medico che non si è fermato a prestare soccorso dopo l'impatto. «Quando riceveremo comunicazione dalla Procura avvieremo un’indagine, ovvero un procedimento disciplinare, come facciamo sempre quando i medici sono interessati da provvedimenti di tipo restrittivo o giudiziario – spiega Anna Maria Ferrari, presidente dell’Ordine dei medici – In prima istanza analizzeremo tutto il materiale proveniente dalla Procura e poi si susseguiranno diversi gradi di intervento. Ci sono diverse cose da capire, come il perché non si sia fermato, come sono andate le cose: per un medico l’omissione di soccorso è un problema più grave rispetto a un semplice cittadino. Si va dall’ammonizione alla sospensione del lavoro, un provvedimento molto serio che lo solleva da tutti i tipi di professione che svolge come medico, che deciderà la commissione». Il procedimento disciplinare può durare qualche mese e verrà ascoltato anche l’investitore. «Gli strumenti per valutare le situazioni di mancato soccorso sono regolati dal codice deontologico con due articoli –.specifica il dottor Pietro Ragni, vice presidente dell’Ordine – Uno è l’articolo 3 sui doveri generali del medico che afferma che i doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psicofisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza. Poi, l’articolo 36 si intitola assistenza di urgenza e di emergenza, intendendo come immediata quella da espletare nell’arco di minuti. L’articolo dice: “Il medico assicura l'assistenza indispensabile in condizioni di urgenza ed emergenza nel rispetto delle volontà dell’assistito”. In questo caso ci sono elementi che si preannunciano di discreta complessità. Dopo la segnalazione dall’autorità giudiziaria, si fa una prima valutazione della commissione di disciplina. Se si ritiene che ci sia buona probabilità che sia stato violato il codice si apre il procedimento disciplinare in cui si acquisiscono elementi e si emette una valutazione finale che va dall’assoluzione a richiami di diverso grado alla sospensione e alla radiazione. Se interviene l’autorità giudiziaria la sospensione può essere immediata, ma non ha carattere disciplinare».

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