«En.Cor, il Comune obbligato a pagare»
Correggio: la seconda sentenza del tribunale afferma che le garanzie al Banco Popolare non svaniscono con la cessione
CORREGGIO. Undici pagine di sentenza in cui si spiega dettagliatamente perché le due lettere di patronage emesse dal Comune di Correggio nei confronti del Banco Popolare devono essere considerate valide anche se l'amministrazione comunale ha venduto En.Cor. Lo si legge nel provvedimento, elaborato dal giudice Matteo Marini del Tribunale di Reggio Emilia, che obbliga il Comune di Correggio a pagare 4 milioni 6mila e 928 euro. En.Cor ha ricevuto, il 16 dicembre 2011, la somma di 3 milioni di euro, mentre il 20 marzo 2012 ne ha ricevuti altri 734mila, e 10 giorni dopo altri 272mila. Il 10 dicembre 2013 il Banco Popolare ha inviato al Comune di Correggio la decisione di recedere dai finanziamenti, pretendendone la restituzione. Invece la linea difensiva dell'amministrazione puntava, tra l'altro, a sottolineare che le lettere di patronage non erano garanzia di sostituzione nell'adempimento del debito, e non erano più valide dopo la vendita di En.Cor. Tesi respinta dal Tribunale. «La tesi è fondata ma non possono discendere le conseguenze invocate dal Comune – sottolinea il giudice nella sentenza – il quale ha sostenuto che il venir meno del controllo di fatto travolgerebbe anche l'obbligo indennitario assunto dal patronnant in quanto quest'ultimo avrebbe dovuto ritenersi subordinato al mantenimento della partecipazione totalitaria. Infatti, è innegabile che le obbligazioni di garanzia atipica assunte dal patronnant si leghino alla presenza di una forma di controllo diretto e immediato del garante sulla struttura della società garantita e finanziata. Anzi, si può dire che in ciò stia la causa della garanzia atipica, ovvero nel "legare" l'entità del finanziamento alla presenza di poteri di gestione in capo al patronnant. Tuttavia, non è pensabile che il reciproco condizionamento tra partecipazione ed erogazione si estingua quando viene meno il controllo: l'effetto estintivo derivante dalla cessione deve essere limitato solo alle attività eseguite successivamente alla cessione stessa. Da quel momento in poi, infatti, il Comune non avrebbe mai potuto esercitare nessun controllo sulla gestione della società. Viceversa, dev'essere riconosciuta una piena responsabilità per la situazione gestoria esistente fino al momento della dismissione, perché, almeno fino a quell'istante, le scelte gestionali, comprese quelle di accedere al finanziamento bancario, sono comunque riferibili al controllante che ha così consentito l'incremento del passivo sociale». Quindi, prosegue la sentenza, «dato che ladismissione delle partecipazioni pubbliche in En.Cor è avvenuta con una delibera del 28 maggio 2013, deve dichiararsi la responsabilità del Comune di Correggio per gli atti di gestione assunti prima di quella data, compresa l'erogazione dei finanziamenti da parte del Banco Popolare».
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