Unindustria batte il Comune al Tar
Bagnolo, il tribunale amministrativo annulla la delibera con le tariffe 2013 della tassa sui rifiuti per le imprese
BAGNOLO. Il Tribunale amministrativo regionale, sezione di Parma, ha accolto il ricorso di Unindustria Reggio Emilia, in rappresentanza di un gruppo di imprese, che mirava a dichiarare l’illegittimità della delibera del Comune di Bagnolo di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2013.
Il Tar ha emesso una sentenza con cui ha stabilito che i Comuni non possono in modo arbitrario applicare coefficienti di produzione rifiuti che eccedano i limiti di legge, determinando in questo modo un artificioso aggravio di imposte per le attività industriali.
In particolare, la sentenza, oltre a Unindustria, fa riferimento a tre imprese: Mini Motor, Fornaciari e Dt . La sentenza, tuttavia, si estende a tutte le aziende di tipologia industriale di Bagnolo per quanto riguarda la Tares del 2013. Il Tar ha infatti annullato la delibera 146 del 2013 con cui il Comune aveva approvato il piano economico finanziario e il servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2013, approvando allo stesso tempo le tariffe del tributo Tares per le utenze domestiche.
«Dopo ripetute sollecitazioni rivolte alle amministrazioni locali, abbiamo ritenuto di percorrere la strada giudiziaria per tutelare gli interessi delle imprese industriali immotivatamente gravate di oneri non di loro pertinenza – ha spiegato Savino Gazza, vicepresidente Unindustria Reggio Emilia con delega all’ambiente –. La sentenza del Tar a noi favorevole rappresenta un primo passo volto a riportare equità e chiarezza nella gestione del tributo comunale, che ha creato e continua a creare non poche diseguaglianze a svantaggio delle attività produttive, con l’auspicio che in futuro i Comuni possano dare attuazione alle norme di legge con modalità che siano maggiormente fruibili alle piccole e medie imprese».
La sentenza sostanzialmente boccia il coefficiente Tares applicato dall’amministrazione. L’ente locale, entrando nel dettaglio, avrebbe dovuto motivare le ragioni della scelta dei coefficienti massimi, «non essendovi del resto alcun elemento, né essendo stato indicato, negli atti impugnati, idoneo a rendere manifesto l’iter logico e giuridico seguito dall’amministrazione e le ragioni della scelta». La motivazione è stata omessa dal Comune con «conseguente illegittimità dei limiti tabellari».
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