No alla nuova farmacia a Mancasale, il Tar boccia il Comune
Accolto il ricorso presentato dal titolare dell’attività presente all’Ariosto Tra i motivi l’insufficienza di residenti nella zona e “profili di illegittimità”
REGGIO EMILIA. Salta l'apertura della 52esima farmacia sul territorio comunale che doveva aprire i battenti in zona Mancasale sotto le insegne delle Fcr. È lì che avrebbe dovuto trasferirsi quella, sempre di proprietà delle Farmacie comunali riunite, ora presente in Via Emilia.
A bloccare l'apertura di una nuova farmacia in zona Mancasale, decisa all'interno della delibera di Giunta che il 15 settembre scorso aveva rivisto la pianta organica delle farmacie nel comune capoluogo, è stato il ricorso al Tar di Parma del titolare della farmacia Serri, dottor Francesco Lanzi, presente all'interno del Centro Commerciale L'Ariosto in via Morandi.
Il Tar di Parma il 21 dicembre scorso ha accolto le ragioni a sostegno del ricorso presentato e che essenzialmente sono legate alla presenza in quella zona di un numero insufficiente di abitanti. Il Tar, oltre ad accogliere il ricorso, ha anche condannato il Comune di Reggio al pagamento delle spese legali, che sono state quantificate in 2mila euro.
A presentare ricorso il titolare della farmacia privata che ha sede all'interno del Centro commerciale L'Ariosto, che si è opposto alla delibera di Giunta, sostenendo che la localizzazione della nuova sede farmaceutica sarebbe stata effettuata ritagliando un'area all'interno della zona di competenza della sua farmacia e che all'interno della stessa zona andrebbero a operare due farmacie per servire non più di 2.700 abitanti circa, ovvero un numero insufficiente per pensare ad una nuova apertura.
La sentenza del Tar di Parma del 21 dicembre scorso oltre ad accogliere nel merito il ricorso del titolare della farmacia Serri, nelle motivazioni della sentenza, va oltre la mera questione legata al numero degli abitanti e solleva anche un problema legato a una sorta di conflitto di interessi del Comune. In particolare dove si dice che il ricorso è da ritenersi fondato per la violazione all'articolo 2 della legge 475/1968, per carenza di istruttoria ed erroneità dei presupposti, anche “tralasciando i profili di illegittimità suggeriti dalla contitolarità da parte del Comune del potere di revisione della pianta organica e del diritto di prelazione che intenderebbe esercitare sull'assegnazione della nuova sede al fine di trasferirvi la farmacia Comunale della via Emilia oggi ubicata in centro storico”. (r.f.)
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