Gazzetta di Reggio

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«Giusto sciogliere Brescello per mafia» 

di Andrea Vaccari
«Giusto sciogliere Brescello per mafia» 

Il Tar respinge il ricorso di Coffrini e chiarisce che il condizionamento può esserci anche senza fatti penalmente rilevanti

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BRESCELLO. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Marcello Coffrini, presentato assieme agli ex assessori Gabriele Gemma e Giuditta Carpi, oltre che dall’ex consigliera comunale Susanna Dall’Aglio, contro il decreto del presidente della Repubblica che ha sciolto il Comune di Brescello e nominato una commissione prefettizia. Una battuta d’arresto, per l’ex sindaco, che però ha già manifestato l’intenzione di non mollare. Lui e i suoi “fedelissimi” presenteranno infatti appello al Consiglio di Stato – giudice di secondo grado della giustizia amministrativa – che metterà la parola fine, in un senso o nell’altro, a una vicenda iniziata con le dichiarazioni di Coffrini su Francesco Grande Aracri e che ha visto, nei mesi, prima le dimissioni del sindaco, poi il commissariamento e infine lo scioglimento del Comune di Brescello.
Nella propria strategia difensiva, Coffrini e soci hanno richiesto l’annullamento del decreto del presidente della Repubblica evidenziando in primis un «eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contradditorietà e illogicità», oltre al fatto che dalla relazione prefettizia non emergano atti o provvedimenti amministrativi che possano essere effettivamente essere considerati illegittimi.
La sentenza del Tar contiene un passaggio importante sul provvedimento di scioglimento, che aiuta a capirne le motivazioni a fronte degli interrogativi – legittimi – che a distanza di circa un anno dal “terremoto” molti cittadini continuano a porsi: per quale motivo si è arrivato allo scioglimento del Comune se non c'è nessun indagato? La risposta è contenuta nell’articolo 143 del Tuel (testo unico degli enti locali): «In relazione agli elementi sulla base dei quali può essere disposto il provvedimento di scioglimento, le vicende che ne costituiscono il presupposto devono essere considerate nel loro insieme, non atomisticamente, e devono risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso. Ne consegue che assumono rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere nel loro insieme plausibile l’ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata e ciò pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per misure individuali di prevenzione».
Insomma, non c’è bisogno di fatti di rilevanza penale per sciogliere un Comune.
Più in generale, la sentenza ripercorre i dettagli della relazione della commissione d’accesso e di quella del prefetto, cui ha fatto seguito la proposta di scioglimento del ministro dell’Interno e sottolinea che «il provvedimento gravato ha correttamente individuato la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano lo scioglimento, evidenziando con argomentazione logica e congruente, la sussistenza di una significativa rete di collegamenti e vicinanze, dalla quale si è logicamente inferita l'esistenza del condizionamento».
I ricorrenti – oltre ad essersi vista respinta la propria istanza – sono stati chiamati a pagare le spese (1.500 euro), oltre agli oneri accessori.
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