Sfalci, la multiutility perde al Tar
di Gabriele Farina
Accolto il ricorso della Servizi Ambientali sul bando per potature e centri raccolta
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REGGIO EMILIA. Iren dovrà pagare 5mila euro (più Iva) per un ricorso su un bando di gara sugli sfalci e le potature. Il Tribunale amministrativo regionale di Parma ha accolto il ricorso presentato dalla Società Servizi Ambientali srl, che ha contestato la legittimità della scelta operata dall’azienda.
Facciamo però un passo indietro nel tempo. Il 21 maggio 2016 Iren indice una procedura di gara per affidare il servizio di triturazione e trasporto di materiale verde raccolto presso i centri di raccolta della provincia di Reggio e l’impianto di compostaggio di Cavriago. Il criterio scelto è l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il terzo lotto lo vince la ditta Melandri Emanuele con 87 punti, seguita dalla ricorrente con 82,345. La società a responsabilità limitata contesta però la scelta, denunciando costi di sicurezza aziendale o da rischio specifico troppo bassi. Iren si appella ai margini di discrezionalità per giustificare la decisione. I due soggetti entrano in causa il 19 aprile di quest’anno. La società ricorrente contesta gli elevati costi per assicurare il servizio: un milione e cinquecentomila euro, ovvero quasi 400mila in più della cifra offerta (vale a dire 1.120.451,65 euro). Un incremento legato anche alla sostituzione di alcuni mezzi giudicati «vetusti».
Dal canto suo, Iren conferma la correttezza del proprio operato, ma per il giudice non presenta i documenti che giustifichino l’incremento dei costi e i vantaggi fiscali di cui avrebbe potuto godere l’impresa aggiudicataria.
Riconosciuta la possibilità di ricorrere a margini di discrezionalità, il Tar di Parma fa una precisazione. «I limiti cui soggiace il controllo giurisdizionale nella specifica materia non determinano la creazione di zone franche – si legge nella sentenza – all’interno delle quali i giudizi della Stazione appaltante possano affrancarsi da qualsiasi controllo». Per il giudice esiste il rischio che si possano concretizzare «sintetici esiti privi di alcun elemento, riferimento o rinvio suscettibile di rendere comprensibile il percorso logico che ha condotto alla formulazione del giudizio di congruità, pena un insanabile contrasto con il generale principio degli atti amministrativi cui soggiacciono anche le determinazioni delle commissioni di gara». Inoltre, per il Tar «è la stessa resistente (Iren) che riconosce la mancata considerazione degli importi relativi ai canoni di locazione o leasing laddove afferma che i contratti relativi ai mezzi dell’aggiudicataria sono stati acquisiti dalla Stazione appaltante per la sola verifica del possesso dei requisiti e non nell’ambito di un subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta valutata congrua dalla commissione di gara con motivazione sintetica, oggettiva, coerente e non equivoca».
Dunque, per il giudice i «costi di acquisizione dei mezzi necessari per l’espletamento del servizio, integranti una componente significativa nell’economica complessiva dell’offerta, non venivano considerati ai fini della valutazione di sostenibilità dell’offerta né dalla Commissione in sede di gara né dalla Stazione appaltante quando acquisiva i contratti». IIl Tar giudica così inattendibile il giudizio di Iren e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Facciamo però un passo indietro nel tempo. Il 21 maggio 2016 Iren indice una procedura di gara per affidare il servizio di triturazione e trasporto di materiale verde raccolto presso i centri di raccolta della provincia di Reggio e l’impianto di compostaggio di Cavriago. Il criterio scelto è l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il terzo lotto lo vince la ditta Melandri Emanuele con 87 punti, seguita dalla ricorrente con 82,345. La società a responsabilità limitata contesta però la scelta, denunciando costi di sicurezza aziendale o da rischio specifico troppo bassi. Iren si appella ai margini di discrezionalità per giustificare la decisione. I due soggetti entrano in causa il 19 aprile di quest’anno. La società ricorrente contesta gli elevati costi per assicurare il servizio: un milione e cinquecentomila euro, ovvero quasi 400mila in più della cifra offerta (vale a dire 1.120.451,65 euro). Un incremento legato anche alla sostituzione di alcuni mezzi giudicati «vetusti».
Dal canto suo, Iren conferma la correttezza del proprio operato, ma per il giudice non presenta i documenti che giustifichino l’incremento dei costi e i vantaggi fiscali di cui avrebbe potuto godere l’impresa aggiudicataria.
Riconosciuta la possibilità di ricorrere a margini di discrezionalità, il Tar di Parma fa una precisazione. «I limiti cui soggiace il controllo giurisdizionale nella specifica materia non determinano la creazione di zone franche – si legge nella sentenza – all’interno delle quali i giudizi della Stazione appaltante possano affrancarsi da qualsiasi controllo». Per il giudice esiste il rischio che si possano concretizzare «sintetici esiti privi di alcun elemento, riferimento o rinvio suscettibile di rendere comprensibile il percorso logico che ha condotto alla formulazione del giudizio di congruità, pena un insanabile contrasto con il generale principio degli atti amministrativi cui soggiacciono anche le determinazioni delle commissioni di gara». Inoltre, per il Tar «è la stessa resistente (Iren) che riconosce la mancata considerazione degli importi relativi ai canoni di locazione o leasing laddove afferma che i contratti relativi ai mezzi dell’aggiudicataria sono stati acquisiti dalla Stazione appaltante per la sola verifica del possesso dei requisiti e non nell’ambito di un subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta valutata congrua dalla commissione di gara con motivazione sintetica, oggettiva, coerente e non equivoca».
Dunque, per il giudice i «costi di acquisizione dei mezzi necessari per l’espletamento del servizio, integranti una componente significativa nell’economica complessiva dell’offerta, non venivano considerati ai fini della valutazione di sostenibilità dell’offerta né dalla Commissione in sede di gara né dalla Stazione appaltante quando acquisiva i contratti». IIl Tar giudica così inattendibile il giudizio di Iren e la condanna al pagamento delle spese processuali.
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