Sciopero, ancora “bocciati” i penalisti 

di Tiziano Soresina
Sciopero, ancora “bocciati” i penalisti 

La Corte respinge l’eccezione di nullità sollevata da Brezigar (Camere Penali) sull’ordinanza ora al vaglio della Consulta

31 maggio 2017
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REGGIO EMILIA. Ormai al maxi processo Aemilia siamo più che ai ferri corti fra il collegio giudicante e le Camere Penali sulla questione di legittimità costituzionale avanzata dalla Corte nell’udienza di martedì scorso ed ora al vaglio della Consulta.
Come prevedibile, i penalisti – dopo una settimana di silenzio – hanno replicato ieri all’ordinanza emessa dai tre giudici, prendendo la parola in avvio della prima udienza utile dopo l’astensione. Significativo che l’intervento sia di Luca Brezigar: è il referente regionale dell’Unione Camere Penali, in stretto contatto con la giunta nazionale dell’associazione forense. L’avvocato Brezigar solleva un’eccezione di nullità sull’ormai famosa ordinanza, facendo riferimento «ad un’analoga questione in cui la Corte d’appello di Venezia ha sospeso il giudizio in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale». Eccezione di nullità che i penalisti legano a quanto prevede la specifica norma sulle questioni di legittimità costituzionale (cioè l’articolo 23 della legge numero 87 del 1953). Per le Camere Penali quella del processo che si blocca in attesa della decisione della Consulta è la strada da seguire e si associano pian piano i vari difensori, rimarcando – durante l’attesa della decisione – che «se la questione viene considerata fondamentale si deve attendere che si esprima la Consulta, altrimenti se non è valutata fondamentale la questione stessa non doveva neppure essere posta dai giudici». Ma non tutti gli avvocati difensori si associano, fuori dal coro c’è infatti Carlo Taormina che ha detto di «essere grato alla Corte d’aver emesso quest’ordinanza», per poi fare riferimento alla ragionevole durata del processo, ritenendo sia giunto il momento di affrontare con uno strumento giuridico il problema dell’astensione dalle udienze degli avvocati. E non manca pure una stoccata alle Camere Penali: «Da tre mesi si va avanti con queste astensioni, ma non ho visto approfondire in modo adeguato i temi della riforma del processo penale che viene contrastata».
Dopo un’ora e mezza di camera di consiglio i tre giudici – il presidente Francesco Caruso, a latere i colleghi Cristina Beretti ed Andrea Rat – hanno risposto ai penalisti con una nuova ordinanza che rigetta l’eccezione di nullità. Facendo riferimento alla norma -chiave del 1953 prima citata, i giudici specificano cosa s’intende per “sospensione del giudizio in corso”, cioè che «devesi intendere non necessariamente il processo principale – si legge nell’ordinanza – ma anche il segmento sub procedimentale nel quale la norma deve essere applicata con effetti giuridici definitivi». Poi l’affondo conclusivo: «Il tribunale si limita qui a ribadire soltanto che, a suo giudizio, la rilevanza, per i profili sollevati, attiene al sub procedimento afferente il diritto al rinvio per astensione e agli effetti sui termini di custodia cautelare in carcere e di prescrizione, il che legittima la sospensione limitatamente al periodo di astensione. È appena il caso di osservare come le categorie di abnormità e nullità invocate dalla difesa nulla hanno a che vedere con il procedimento principale al quale la questione sollevata non ha alcuna incidenza diretta».
Ma la questione potrebbe non essere finita qui. Valutando l’intervento dell’avvocato Brezigar non si può escludere che venga subito presentato ricorso in Cassazione. Vedremo se effettivamente sarà così.
Al di là di ciò, resta comunque in piedi la possibilità che questa eccezione di nullità venga riproposta dai difensori nei successivi gradi di giudizio del maxiprocesso Aemilia.
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