«Se salta l’ordinanza, udienze da rifare» 

«Se salta l’ordinanza, udienze da rifare» 

Nel ricorso in Cassazione il penalista Brezigar è perentorio: «In attesa della Consulta, il processo Aemilia andava fermato»

03 giugno 2017
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REGGIO EMILIA. Lo scontro nel maxi processo Aemilia fra giudici e avvocati penalisti sta diventando anche una questione di tempi.
Tendenzialmente la Cassazione (a cui si sono rivolti i legali presentando il ricorso contro l’ordinanza emessa dalla Corte) è più rapida nel decidere rispetto alla Consulta (chiamata in causa dai tre magistrati giudicanti sollevando la questione di legittimità costituzionale sullo sciopero messo in atto dagli avvocati aderenti all’Unione Camere Penali). Ma siamo nel contesto di un procedimento importante e delicato come Aemilia quindi, vista l’urgenza del caso, le decisioni potrebbero essere accelerate.
Per non cadere nell’inammissibilità del ricorso, alla Cassazione si è rivolto un avvocato (il modenese Luca Brezigar) difensore in Aemilia di un detenuto che ha prestato il consenso all’astensione, ma di fatto si è alzata la “voce” delle Camere Penali, di cui il legale è referente regionale ed in stretto contatto con la giunta nazionale dell’associazione forense. Insomma, si sta alzando un bel polverone nazional-giuridico in un processo storico come Aemilia che in questo “passaggio” entra pesantemente in contrasto con l’agitazione dei penalisti. Per l’avvocato Brezigar l’ormai famoso secondo comma dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953 numero 83 va applicato solo in un senso: «La norma in questione è chiarissima – scrive nel ricorso – nello statuire che il Giudice che solleva conflitto incidentale di costituzionalità debba sospendere il giudizio in corso, ove per giudizio si deve necessariamente intendere l’intero giudizio e non, come ha illegittimamente fatto il Tribunale, il mero giudizio sulla concedibilità del rinvio richiesto». Il penalista chiede alla Cassazione l’annullamento: «L’ordinanza è strutturalmente abnorme perché, in primo luogo, il Tribunale ha esercitato il proprio potere in maniera eccentrica, superando il limite della ragionevolezza ed al di là dei limiti consentitigli dalla legge così ponendo in essere un atto che in concreto non aveva il potere di esprimere ossia l’omessa sospensione del giudizio a seguito di remissione degli atti alla Corte costituzionale. In secondo luogo perché la prosecuzione del giudizio che si è verificata in occasione dell’udienza del 23 maggio e che si verificherà nelle ulteriori udienze istruttorie in concomitanza delle quali è già stata proclamata astensione (dal 12 al 16 giugno, ndr) comporterà in caso di mancato accoglimento della questione di costituzionalità, la nullità di tutte le attività istruttorie compiute ed una definitiva alterazione del contraddittorio con conseguente insanabile violazione del diritto di difesa. L’ordinanza impugnata è nulla – conclude il difensore – pure nella parte in cui sospende i termini di custodia cautelare pur non avendo deciso sul rinvio per astensione» Viene richiamato – come caso analogo – la sospensione del processo da parte della Corte d’appello di Venezia, che attese la pronuncia della Consulta su una questione di costituzionalità .(t.s.)