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Distributori di bevande il Tar condanna il Moro

Distributori di bevande il Tar condanna il Moro

Il liceo dovrà pagare oltre 2mila euro a Express, società che presentò il ricorso Decisiva la determina della preside con cui si annullano la procedura e il bando

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REGGIO EMILIA. La battaglia delle merendine vede soccombere il liceo Moro. L’istituto scientifico reggiano è stato condannato dal Tar di Parma a versare oltre 2mila euro (Iva e spese legali escluse) in favore della società a responsabilità limitata Express.

Specializzata nella distribuzione automatica, l’azienda aveva fatto ricorso contro il liceo per il bando con cui è stato assegnato il servizio al Gruppo Argenta, non costituito in giudizio. Il legale di Express, Alessandro Gaetani, aveva chiesto l’annullamento e la sospensione dell’intera procedura con cui era stato assegnato l’appalto. La determinazione dirigenziale era stata siglata il 6 febbraio 2016 dalla preside, Mariacristina Grazioli. Il servizio doveva essere assegnato fino al 31 dicembre 2018. Nel maggio scorso s’è levata una nuova voce di protesta contro l’assegnazione, sollevata dalla ditta Idealservice di Viadana.

Il Tar di Parma ha ravvisato alcuni elementi di criticità. Tra essi, il fatto che (come si legge nella sentenza) “il bando di gara prevede che la procedura venga aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa senza tuttavia specificare la ripartizione dei complessivi 100 punti fra l’offerta economica e l’offerta tecnica”. Il Tribunale amministrativo parmense, inoltre, prende atto (è riportato ancora nel testo)“che i criteri di valutazione dell’offerta tecnica venivano tardivamente specificati in sede di gara”.

La svolta arriva il 30 giugno di quest’anno. Quel giorno, infatti, l’azienda ricorrente deposita alla corte un atto. Si tratta di una copia della determinazione dirigenziale con la quale, a distanza di poco più di un mese (il 22 maggio), “sono stati annullati, in autotutela, l’intera procedura e il bando di gara”, secondo quanto riportato.

La società che aveva fatto ricorso aveva chiesto l’annullamento della determinazione per l’installazione e gestione nei locali di distributori automatici. Il legale di Express, Gaetani, può così ribadire nell’udienza pubblica del 12 luglio che “è cessata la materia del contendere”.

Non è finita qui. Già, perché l’incaricato dalla società insiste per le spese di giudizio, supportato dall’avvocatura di Stato, che chiede la compensazione delle stesse. Il Tar, fedele al principio del rimborso al vincitore, emette così la “condanna dell’intimata amministrazione scolastica al pagamento delle spese di giudizio”.

Il Tribunale amministrativo aveva già condannato la dirigenza al pagamento di 500 euro per le spese legali quando la causa era ancora in fase preliminare perché, si legge ancora, “a un primo sommario esame le criticità della disciplina di gara pare non consentano l’espletamento di alcun confronto concorrenziale”.(g.f.)

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