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Caso Ghini, il Csm chiede l’ordinanza

Caso Ghini, il Csm chiede l’ordinanza

Pedofilo scarcerato, ieri la riunione del Comitato di presidenza che si aggiornerà dopo l’esame del provvedimento

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REGGIO EMILIA. Arriverà dopo l’esame del provvedimento giudiziario, di cui è stata fatta richiesta, la decisione del Csm se aprire una pratica nei confronti del Gip del Tribunale di Reggio Emilia, Giovanni Ghini. A chiedere l’apertura in prima commissione per valutare eventuali profili di incompatibilità ambientale o funzionale era stato il 21 agosto scorso il consigliere laico Pierantonio Zanettin (Fi).

Una richiesta legata alla scarcerazione del richiedente asilo pakistano, reo confesso di violenza carnale ai danni di un tredicenne disabile. Il comitato di Presidenza del Csm, infatti, si è riunito ieri e tra le varie pratiche all’ordine del giorno, ha affrontano – a quanto si apprende – anche quella in merito alla richiesta di apertura pratica su Ghini in prima Commissione, decidendo di richiedere il provvedimento giudiziario al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia: dopo averlo esaminato deciderà. Una nuova riunione è prevista martedì.

Nell’avanzare la sua richiesta, Zanettin sottolineava che Ghini aveva deciso di revocare la misura cautelare degli arresti domiciliari alla luce «dello straordinario senso di autodisciplina dimostrato dall’indagato», «disponendo solo il divieto di avvicinamento al minore e l’obbligo di firma in caserma». Una decisione «impugnata dal pm», ricordava ancora il componente del Csm.

Per il magistrato inquirente, infatti, il 21enne andava ristretto in cella per l’estrema gravità del fatto, per le lesioni causate al ragazzino e per il rischio di reiterazione del reato, considerando la confessione tardiva. Di qui l’impugnazione, in un duro scontro legale fra accusa e difesa. L’accusa, cioè il pm Pantani, impugna infatti velocemente l’ordinanza di Ghini davanti al Riesame di Bologna (l’udienza non è stata ancora fissata), replicando su due versanti. Non solo inquadrando rispetto al gip la vicenda in un articolo diverso del codice penale e indicando un preciso passaggio dell’articolo 275 (che tecnicamente prospetta la presunzione relativa di adeguatezza del carcere).

Ma anche attaccando il convincimento del giudice quando scrive che l’indagato “si è messo da solo agli arresti domiciliari”. La decisione del gip, invece, è stata giudicata ineccepibile dall’avvocato Noris Bucchi, difensore del 21enne pakistano, anche alla luce del fatto che «dal 2015 il legislatore in materia di misure cautelari ha lanciato un chiaro messaggio: il carcere va applicato esclusivamente come extrema ratio. Prevedendo che il pericolo sociale ad esempio di reiterazione del reato, oltre che concreto sia anche attuale». Per Bucchi, «non da ultimo il legislatore del 2015 ha affermato chiaramente che la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive ed interdittive anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate». Una vicenda su cui il Cms vuole vederci chiaro, rimandando ogni decisione a martedì, dopo l’esame del provvedimento.

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