Il caso ryanair
Migliaia di reggiani rimasti senza volo Li aiuta Adiconsum
REGGIO EMILIA. Solo a Reggio Emilia sono nell’ordine di alcune migliaia i reggiani lasciati a terra dalla clamorosa cancellazione di 2.100 collegamenti della compagnia irlandese Ryanair. A dirlo è l’A...
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REGGIO EMILIA. Solo a Reggio Emilia sono nell’ordine di alcune migliaia i reggiani lasciati a terra dalla clamorosa cancellazione di 2.100 collegamenti della compagnia irlandese Ryanair. A dirlo è l’Adiconsum, associazione dei consumatori facente capo alla Cisl.
«In queste ore, sono alcune decine i passeggeri che si stanno rivolgendo ai nostri sportelli – spiega Adele Chiara Cangini, responsabile Adiconsum Emilia Centrale –. È chiaro che la cancellazione di 50 voli al giorno è un numero estremamente elevato».
Per tutelare gli utenti rimasti a terra, Adiconsum ricorda che c’è un regolamento dei diritti del passeggero riconosciuto a livello europeo e l’associazione è pronta a dare assistenza a chi lo richieda.
La compagnia con sede a Dublino sta in queste ore offrendo voli alternativi, sconti sui biglietti e rimborsi. «Ma la Commissione Europea – dettaglia la Cangini – ha intimato il vettore al rispetto dei diritti dei passeggeri come previsti dal Regolamento 261/2004, che stabilisce che in caso di cancellazione di un volo non legato a circostanze eccezionali il passeggero ha diritto a scegliere se ricevere il rimborso del prezzo del biglietto o essere diretto su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, appena possibile o scegliendo una data successiva, a seconda della disponibilità dei posti; ricevere una compensazione pecuniaria che varia dai 250 ai 600 euro; ricevere assistenza, pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasferimenti».
«La compensazione pecuniaria – aggiunge Massimo Rancati di Adiconsum – di 250-600 euro non è dovuta: nel caso in cui la cancellazione del volo sia comunicata con un preavviso di almeno due settimane; o in un lasso di tempo compreso tra due settimane e sette giorni e la compagnia offra un volo alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di due ore rispetto al volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere superiore alle quattro ore; o con un preavviso inferiore ai sette giorni, e la compagnia offra un volo alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di un’ora rispetto al volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere superiore alle due ore». Informazioni: 0522-35.74.85.
«In queste ore, sono alcune decine i passeggeri che si stanno rivolgendo ai nostri sportelli – spiega Adele Chiara Cangini, responsabile Adiconsum Emilia Centrale –. È chiaro che la cancellazione di 50 voli al giorno è un numero estremamente elevato».
Per tutelare gli utenti rimasti a terra, Adiconsum ricorda che c’è un regolamento dei diritti del passeggero riconosciuto a livello europeo e l’associazione è pronta a dare assistenza a chi lo richieda.
La compagnia con sede a Dublino sta in queste ore offrendo voli alternativi, sconti sui biglietti e rimborsi. «Ma la Commissione Europea – dettaglia la Cangini – ha intimato il vettore al rispetto dei diritti dei passeggeri come previsti dal Regolamento 261/2004, che stabilisce che in caso di cancellazione di un volo non legato a circostanze eccezionali il passeggero ha diritto a scegliere se ricevere il rimborso del prezzo del biglietto o essere diretto su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, appena possibile o scegliendo una data successiva, a seconda della disponibilità dei posti; ricevere una compensazione pecuniaria che varia dai 250 ai 600 euro; ricevere assistenza, pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasferimenti».
«La compensazione pecuniaria – aggiunge Massimo Rancati di Adiconsum – di 250-600 euro non è dovuta: nel caso in cui la cancellazione del volo sia comunicata con un preavviso di almeno due settimane; o in un lasso di tempo compreso tra due settimane e sette giorni e la compagnia offra un volo alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di due ore rispetto al volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere superiore alle quattro ore; o con un preavviso inferiore ai sette giorni, e la compagnia offra un volo alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di un’ora rispetto al volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere superiore alle due ore». Informazioni: 0522-35.74.85.
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