L’articolo 18 pietra miliare
Una neomamma non si può licenziare: è un pilastro del mondo del lavoro al femminile, un punto fermo del quale i datori di lavoro sono ben consapevoli: il che non vieta a questi ultimi di aggirare l’os...
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Una neomamma non si può licenziare: è un pilastro del mondo del lavoro al femminile, un punto fermo del quale i datori di lavoro sono ben consapevoli: il che non vieta a questi ultimi di aggirare l’ostacolo, tenendosi alla larga dal periodo tutelato. Il famigerato articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori è rimasto nella sua tradizionale formula solo per quanto riguarda le donne in maternità: nel caso in cui la dipendente venga licenziata prima che il bimbo abbia compiuto un anno, la normativa prevede il reintegro immediato. In tal caso, la lavoratrice illegittimamente licenziata avrà diritto a essere reintegrata; ottenere il risarcimento del danno per il periodo successivo al licenziamento e fino all’effettiva reintegra; ottenere il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegra; esercitare il cosiddetto diritto di opzione, ossia scegliere fra la reintegra e l’indennità sostitutiva (pari a quindici mensilità della retribuzione globale).
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