Sempre più reggiani scelgono la cremazione
Ma anche per la custodia dell’urna cineraria e la dispersione delle ceneri esistono regole ferree
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REGGIO EMILIA. Sempre più reggiani scelgono la cremazione. In un anno (i dati sono dell’aprile scorso) le richiesta di cremazioni in città e in provincia continua a crescere su percentuali intorno al 30-40% sulle sepolture, sopra la media nazionale che si aggira intorno al 20%. E fino a pochi mesi fa le liste d’attesa erano infinite.
Forse non tutti sanno che la cremazione è autorizzata in presenza di una volontà espressa dal coniuge o in mancanza dai parenti più prossimi, sottoscrivendo un atto che viene redatto all’ufficio di Polizia mortuaria o presso le imprese di onoranze funebri in possesso dell'autorizzazione. Al di fuori di questi casi chi desidera essere cremato può manifestare la sua volontà scrivendola in una disposizione testamentaria, che dovrà essere successivamente pubblicata da un notaio, oppure iscrivendosi a una società di cremazione.
Quanto alla consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni. L’affidamento deve essere richiesto o al Comune dove l'urna viene stabilmente collocata, o al Comune di avvenuto decesso purché all'interno della Regione Emilia Romagna, sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal soggetto. Se l'urna cineraria è affidata a un familiare o a persona diversa indicata con testamento, il luogo ordinario di conservazione è la sua residenza, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione. L’affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell’urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo nè profanata. L’urna non può essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune.
Anche la dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dal Comune sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal soggetto. La volontà espressa verbalmente in vita dal soggetto, deve essere documentata come dichiarazione dal coniuge o da tutti i congiunti di primo grado, previo accordo sull'individuazione del soggetto incaricato della dispersione. Se il soggetto ha espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o dal parente più prossimo.
Forse non tutti sanno che la cremazione è autorizzata in presenza di una volontà espressa dal coniuge o in mancanza dai parenti più prossimi, sottoscrivendo un atto che viene redatto all’ufficio di Polizia mortuaria o presso le imprese di onoranze funebri in possesso dell'autorizzazione. Al di fuori di questi casi chi desidera essere cremato può manifestare la sua volontà scrivendola in una disposizione testamentaria, che dovrà essere successivamente pubblicata da un notaio, oppure iscrivendosi a una società di cremazione.
Quanto alla consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni. L’affidamento deve essere richiesto o al Comune dove l'urna viene stabilmente collocata, o al Comune di avvenuto decesso purché all'interno della Regione Emilia Romagna, sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal soggetto. Se l'urna cineraria è affidata a un familiare o a persona diversa indicata con testamento, il luogo ordinario di conservazione è la sua residenza, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione. L’affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell’urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo nè profanata. L’urna non può essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune.
Anche la dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dal Comune sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal soggetto. La volontà espressa verbalmente in vita dal soggetto, deve essere documentata come dichiarazione dal coniuge o da tutti i congiunti di primo grado, previo accordo sull'individuazione del soggetto incaricato della dispersione. Se il soggetto ha espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o dal parente più prossimo.
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