Gazzetta di Reggio

Reggio

Ecco cosa prevede la legge a tutela del prestito sociale

Ecco cosa prevede la legge a tutela del prestito sociale

No al fondo Salva-Soci, sì a più controlli e garanzie per la restituzione dei risparmi Tutto il testo dell’articolo pronto ad entrare nella prossima manovra di Bilancio

4 MINUTI DI LETTURA





REGGIO EMILIA. «Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute e a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale». È questo il primo comma dell’articolo 29 bis approvato dalla quinta commissione del Senato: una riforma del sistema del prestito sociale cooperativo, targata in gran parte Pd, pronto ad arrivare nella prossima legge di Bilancio. Un provvedimento richiesto a gran voce soprattutto da Federconsumatori, insieme all’istituzione di un Fondo nazionale Salva–Soci, all’indomani del crac Unieco. Ma, nel testo, del fondo non ci sono tracce, sebbene siano presenti nuove forme di vigilanza e di tutela dei soci delle cooperative fallite oppure finite in procedure di concordato o liquidazione.

I FIRMATARI. La proposta approvata in commissione porta la firma dei senatori Pd Ugo Sposetti, Stefano Vaccari, Giorgio Pagliari, Claudio Broglia, Bachisio Silvio Lai, e dei colleghi Maria Cecilia Guerra (ex Pd, ora presidente del gruppo Art.1-Mdp) e Fabiola Anitori (Ap-Cpe-Ncd). Nei giorni scorsi, anche la parlamentare reggiana M5s, Maria Edera Spadoni, aveva proposto un emendamento all’interno del decreto fiscale, nel quale si prevedeva un indennizzo forfettario pari al 100% del corrispettivo pagato, con un fondo di solidarietà fino a un massimo di 2.000.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2018.

LIMITI E CRITERI. Quanto alla proposta targata centrosinistra, invece, nel secondo comma si legge che «l’articolo 2467 del codice civile non trova applicazione per le somme versante dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale». Il riferimento al codice civile riguarda il fatto che il rimborso ai soci di coop fallite non potrà più essere posticipato rispetto a quello di altri creditori. I criteri e i limiti di raccolta sono contenuti invece nell’articolo 3, definiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr) e da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di Bilancio. Cinque i punti: nel primo si prescrive che «l’ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultato dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale temine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei cosi prestatori». Nel secondo, si prescrive che, durante il periodo transitorio, il rispetto del limite «costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge».

NUOVE TUTELE. Ma è il terzo punto quello più incisivo per la tutela del prestito dei soci. È qui infatti che si legge che «ove l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto, fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione delle delibera».

PIÙ COMUNICAZIONE. Nel quarto punto, si chiede di definire «maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente ai limiti indicati, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi».

ENTRA BANKITALIA. Nel quinto punto, infine, la richiesta è quella di «definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all’indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significato rilevo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultato dall’ultimo bilancio di esercizio approvato». Il testo licenziato dalla commissione Senato termina con altri tre commi, ulteriormente dedicati alla vigilanza. «Con decreto del ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall’adozione della delibera, sono definite forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all’adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative». Nel comma sei, infine, si prevede l’integrazione con un rappresentante della Banca d’Italia nel comitato istruttorio interno alla Commissione Centrale per le Cooperative. (e.spa.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Gazzetta di Reggio per le tue notizie su Google