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Coppia reggiana perde il ricorso contro l’obbligo vaccinale

Coppia reggiana perde il ricorso contro l’obbligo vaccinale

Genitori-obiettori ritenevano «discriminata» la figlia esclusa da nidi d'infanzia a Carpi e Correggio. Il tribunale civile di Reggio Emilia respinge l’istanza

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REGGIO EMILIA. Nell’Emilia-Romagna apripista dell'obbligo vaccinale per l'iscrizione scolastica, arriva una delle prime pronunce giudiziarie sul tema. Dopo la decisione della Consulta di dichiarare non fondate le questioni poste dal Veneto, in linea con i giudici costituzionali, a respingere l’azione civile di una coppia di “genitori-obiettori” emiliani che ritenevano «discriminata» la propria figlia, esclusa da nidi d'infanzia a Carpi e Correggio, è stato il tribunale civile di Reggio Emilia. Dire, come ha fatto la coppia, che non vi sarebbe un’emergenza sanitaria da rischio epidemico tale da giustificare le misure adottate dal legislatore e, di conseguenza, dalla pubblica amministrazione, significa fare «affermazioni prive di qualsiasi fondamento, fattuale e scientifico», hanno tagliato corto i giudici della prima sezione civile del tribunale reggiano. In Emilia-Romagna la legge sulla vaccinazione obbligatoria per l’iscrizione ai nidi è in vigore dal novembre 2016, quando l’Assemblea legislativa approvò una norma fortemente voluta dalla giunta Bonaccini, anticipando il decreto Lorenzin. I genitori della bambina, ha spiegato il Comune di Carpi, avevano confermato «la loro obiezione di coscienza deducendo il carattere discriminatorio della legge regionale nella parte in cui questa prevede che l'assolvimento degli obblighi vaccinali costituisca condizione per l'accesso alle scuole di prima infanzia, ravvisandolo inoltre nel comportamento dei Comuni di Carpi e di Correggio», che avevano chiesto loro di compilare il modulo di iscrizione che prevedeva come requisito di ammissione la dichiarazione d'impegno dei genitori a sottoporre il figlio alle vaccinazioni. Nessun atteggiamento discriminatorio c'è stato, invece, per il tribunale, né disparità di trattamento: «È evidente - si legge in sentenza - come il sacrificio di una convinzione personale, imposto dall'obbligo vaccinale e dalla sua previsione quale condizione di accesso ai servizi per l'infanzia, è del tutto proporzionato e giustificato dall'esigenza di tutela di valori superiori». E se anche fosse vero che al momento la copertura vaccinale è superiore alla soglia “critica”, «questo altro non sarebbe che un effetto virtuoso dell’obbligatorietà delle vaccinazioni. Il che depone, a maggior ragione per l'infondatezza della tesi»

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