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Il Tar dà ragione alla maestra esclusa dal bando

Reggio Emilia: ha 15 anni di esperienza ma per il comune non era idonea,

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REGGIO EMILIA. Ha 15 anni di esperienza. Ma, di fronte alla selezione pubblica dell’Istituzione Nidi e Infanzia per il conferimento di incarichi e supplenze a tempo determinata, è stata considerata “non idonea” per i profili di insegnante ed educatore. Un’esclusione per la quale una maestra ha presentato ricorso al Tar di Parma, che le ha dato ragione annullando la decisione della commissione giudicatrice e condannando il Comune a pagare duemila euro di spese.

Per i giudici, nei confronti della donna è stato usato un «criterio scriminante». È quanto contenuto in una recente sentenza, emessa dal Tar di Parma. Nella ricostruzione della intricata battaglia legale, si nota come la maestra abbia prestato servizio «senza demerito» per oltre 15 anni nelle scuole di infanzia e nei nidi del Comune. Ma, durante la selezione, all’esito dello «svolgimento di una prova teorico pratica, la ricorrente veniva dichiarata inidonea ed esclusa dalla possibilità di implementare ulteriormente il suo punteggio e la sua posizione in graduatoria e, dunque, di essere individuata quale destinataria per la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato».

Di qui la decisione dell’educatrice di impugnare la documentazione relativa alla selezione, con il Comune che si è opposto al ricorso. Secondo il Tar, è stata proprio la difesa del Comune a stabilire che sono stati usati criteri discrimatori. In particolare, nella sentenza si rileva che «nel verbale della Commissione nulla si legge in ordine alle ragioni per le quali la ricorrente, insegnante con esperienza quindicennale, non sarebbe risultata idonea, non esistendo alcun resoconto dei giudizi dei componenti la Commissione, né alcun riferimento allo svolgimento della prova. Lo stesso è a dirsi per le altre candidate risultate idonee, mancando alcuna motivazione».

A giustificazione dell’operato della commissione, il direttore dell’Istituzione Scuole e Nidi per l’Infanzia nella relazione prodotta in giudizio ha evidenziato che «la signora, peraltro con esperienza pluriennale di insegnamento, avrebbe dovuto presumibilmente realizzare una prova di alto contenuto, capace di alzare il livello del gruppo, composto di persone per lo più nuove e di scarsa esperienza».

Ma i suoi 5 interventi «sono stati tutti di brevissima durata». Per i giudici amministrativi, che puntano il dito anche sui criteri di selezione, questa ricostruzione mette in luce aspetti scriminante, perché il giudizio, emesso sulla scorta delle considerazioni esplicitate dal Direttore, appare viziato dalla violazione del principio di imparzialità, per effetto della aspettativa pregiudiziale di una prova di livello superiore rispetto a quella delle altre partecipanti».
 

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