cosa dice la legge
Il Csm autorizza il copricapo Ma il Tar non si è adeguato
REGGIO EMILIA . Fermo restando che il giudice Giancarlo Mozzarelli ha giustificato la sua scelta per il fatto «che si tratta del rispetto della nostra cultura e delle nostre tradizioni» e non per...
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REGGIO EMILIA . Fermo restando che il giudice Giancarlo Mozzarelli ha giustificato la sua scelta per il fatto «che si tratta del rispetto della nostra cultura e delle nostre tradizioni» e non per questioni legate alla legge, il dibattito si è invece concentrato proprio sulla normativa, certamente datata e legata a quando gli uomini indossavano il cappello d’ordinanza.
Sulla porta della camera di consiglio nella sede di Bologna del Tar dell’Emilia-Romagna, è infatti affisso un cartello con la citazione dell’articolo 129 del codice di procedura civile che recita “chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo”. E tra i difensori del giudice questa è la tesi portata a sostegno: ha solo applicato la legge come sostiene Giangaleazzo Bignami di Forza Italia: «Si potrà valutare opportuna o meno questa disposizione, ma esiste, è vigente ed efficace – dice – Il resto sono polemiche pretestuose fatte da chi cerca sempre un modo per mortificare chi afferma il valore della legge anche quando questa appare a qualcuno retaggio di una identità culturale che in troppi vorrebbero annacquare. Il Presidente della Sezione quindi non ha esercitato alcuna scelta, ma ha semplicemente applicato le leggi». Un parere del Consiglio Superiore della Magistratura, datato 22 febbraio 2012, dà però un interpretazione diversa, più moderna e adeguata ai cambiamenti della società: “Fermo restando - si legge nella delibera - che spetta al giudice la direzione dell’udienza e l’applicazione delle relative norme, nell’esercizio dei poteri di direzione e di organizzazione dell’udienza, deve essere garantito il pieno rispetto di quelle condotte che senza recare turbamento al regolare e corretto svolgimento dell’udienza costituiscono legittimo esercizio del diritto di professare la propria religione, anche uniformandosi ai precetti che riguardano l’abbigliamento ed altri segni esteriori”. Però l’organo di autogoverno dei giudici dei Tar non è il Csm, ma il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Al momento, quindi, tecnicamente il divieto rimane in vigore per le aule di Tar e Consiglio di Stato.
Sulla porta della camera di consiglio nella sede di Bologna del Tar dell’Emilia-Romagna, è infatti affisso un cartello con la citazione dell’articolo 129 del codice di procedura civile che recita “chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo”. E tra i difensori del giudice questa è la tesi portata a sostegno: ha solo applicato la legge come sostiene Giangaleazzo Bignami di Forza Italia: «Si potrà valutare opportuna o meno questa disposizione, ma esiste, è vigente ed efficace – dice – Il resto sono polemiche pretestuose fatte da chi cerca sempre un modo per mortificare chi afferma il valore della legge anche quando questa appare a qualcuno retaggio di una identità culturale che in troppi vorrebbero annacquare. Il Presidente della Sezione quindi non ha esercitato alcuna scelta, ma ha semplicemente applicato le leggi». Un parere del Consiglio Superiore della Magistratura, datato 22 febbraio 2012, dà però un interpretazione diversa, più moderna e adeguata ai cambiamenti della società: “Fermo restando - si legge nella delibera - che spetta al giudice la direzione dell’udienza e l’applicazione delle relative norme, nell’esercizio dei poteri di direzione e di organizzazione dell’udienza, deve essere garantito il pieno rispetto di quelle condotte che senza recare turbamento al regolare e corretto svolgimento dell’udienza costituiscono legittimo esercizio del diritto di professare la propria religione, anche uniformandosi ai precetti che riguardano l’abbigliamento ed altri segni esteriori”. Però l’organo di autogoverno dei giudici dei Tar non è il Csm, ma il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Al momento, quindi, tecnicamente il divieto rimane in vigore per le aule di Tar e Consiglio di Stato.
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