Ecco cosa dice l’articolo 7 del regolamento
La decadenza dello status di socio della Croce Rossa italiana è determinata dall’articolo 7 del regolamento, che recita. “Il Volontario Cri mantiene lo status di Socio se: a) mantiene i requisiti...
La decadenza dello status di socio della Croce Rossa italiana è determinata dall’articolo 7 del regolamento, che recita. “Il Volontario Cri mantiene lo status di Socio se: a) mantiene i requisiti previsti per l’accesso; b) svolge regolarmente, ed a cadenza periodica, l’attività concordata con i competenti organi del Comitato Cri di appartenenza, nel quadro delle direttive nazionali e regionali e nel rispetto della programmazione annuale e della carta dei servizi del Comitato Cri medesimo che, per quanto riguarda l’Emilia Romagna, prevede una partecipazione minima a 24 turni di servizio nell’arco dell’anno solare; c) versa annualmente, ed entro i termini, la quota di associazione alla Cri.
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