Gazzetta di Reggio

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il ricorso in tribunale 

Maestra “inidonea” vince al Tar

di Luciano Salsi
Maestra “inidonea” vince al Tar

Bocciata la decisione del Comune che dovrà pagare duemila euro

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REGGIO EMILIA. Il Tribunale amministrativo regionale di Parma ha definitivamente cancellato la bocciatura subita da una maestra che aspira all’assunzione come educatrice nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali.

Con la sentenza della sezione presieduta dal giudice Sergio Conti, pubblicata un mese fa, ha annullato il giudizio di inidoneità pronunciato dalla commissione giudicatrice lo scorso 12 aprile, condannando il Comune a pagare duemila euro di spese processuali. In agosto la maestra aveva presentato il ricorso contro il Comune, che si era subito opposto cercando di dimostrare la correttezza della valutazione espressa dagli esaminatori nei confronti della ricorrente. Il Tar, dopo avere soppesato gli argomenti delle due parti, ha fatto pendere la bilancia della giustizia dalla parte dell'educatrice. Lo scorso 27 settembre ha ordinato al Comune di inserirla nella graduatoria delle aspiranti all’incarico, cosicché in dicembre l’interessata è stata iscritta nella posizione 254 per il profilo di educatore e nella posizione 196 della sottograduatoria per il tempo lungo.

L’ordinanza è stata confermata una volta per tutte dopo la pubblica udienza del 24 gennaio scorso. Il ricorso della maestra, secondo il Tar, è fondato per «difetto di motivazione» e «eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità». Il giudizio di inidoneità era stato pronunciato dalla commissione esaminatrice in base all’esito di una simulazione di gruppo durata dieci minuti, alla quale avevano partecipato otto candidate, compresa la maestra bocciata.

«Nel verbale della commissione – spiega il tribunale amministrativo – nulla si legge in ordine alle ragioni per le quali la ricorrente, insegnante con una certa esperienza che insegna da oltre tre anni, non sarebbe risultata idonea».

Le ragioni della bocciatura, infatti, sono state esposte dal Comune soltanto dopo che la maestra s’era appellata al Tar: «Ella – si legge nella memoria difensiva dell’amministrazione – è intervenuta solo tre volte nel contesto della prova, aggiungendo due commenti di poche parole che si sono sovrapposti all’intervento di un’altra candidata, laddove complessivamente i turni di parola degli altri candidati sono stati ventisei. La candidata non ha trattato la tematica proposta se non con dichiarazioni descrittive e superficiali».

«Si tratta – obietta il Tar – di motivazioni postume inammissibili in quanto contenute nell'atto difensivo e non provenienti dall'unico soggetto competente, la commissione giudicatrice».

Inoltre il tribunale contesta il fatto che nei confronti della ricorrente sia stato applicato un criterio di giudizio più severo. «Ella – invece – aveva diritto ad essere valutata con equanimità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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