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Ragazza stuprata, il processo va rifatto

Ragazza stuprata, il processo va rifatto

Il giudice Ghini rimanda gli atti al pm Salvi: ritiene l’adolescente non costretta ma indotta agli atti sessuali dal patrigno

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VAL D’ENZA. Colpo di scena processuale – nella tarda mattinata di ieri in tribunale a Reggio Emilia – all’uscita del gup Giovanni Ghini dalla camera di consiglio nell’ambito di una vicenda giudiziaria delicatissima: un patrigno di 44 anni è accusato di violenza sessuale durata per cinque anni nei confronti della figlia 13enne della nuova compagna, con l’aggravante dell’età della minorenne (al tempo inferiore ai 14 anni).

Un’udienza preliminare tenutasi con rito abbreviato (quindi con sconto di pena di un terzo) ed in cui le parti discutono per arrivare alla sentenza: la Procura (titolare dell’inchiesta è il pm Valentina Salvi, sostituita in aula dalla collega Stefania Pigozzi) chiede 9 anni di reclusione per il patrigno, l’avvocato Simona Capra (che tutela la vittima, ora maggiorenne, costituitasi parte civile) propone un risarcimento-danni di 100mila euro, mentre l’avvocato difensore Gianluca Tirelli punta sull’assoluzione del suo assistito rimarcando la contradditorietà a livello probatorio di quanto raccontato dalla ragazza e dalla madre, aggiungendo poi che nelle indagini sono ricostruiti fatti generici. Ma il finale viene rimandato, perché il giudice Ghini si è convinto che vada riformulato il capo d’imputazione, da qui la trasmissione degli atti al pm Salvi che è titolare del fascicolo. Il processo dovrà, quindi, ripartire da capo. Il convincimento del magistrato si basa sul lungo e dettagliato racconto della ragazza (raccolto in sede di incidente probatorio, alla presenza di uno psicologo) che a suo parere deve essere inquadrato non nella costrizione a subire atti sessuali (“suppone il dissenso della vittima – si legge nell’ordinanza – , che viene vinto dal reo con violenza, minaccia o abuso di autorità”) come prospettato dagli inquirenti, ma nell’induzione che “provoca un consenso viziato dall’abuso, ad opera del reo, di determinate condizioni di inferiorità della vittima”. Due facce diverse dell’articolo 609 bis del codice penale: la costrizione (prevista nel primo comma) e l’induzione (descritta nel secondo comma). In soldoni, il giudice evidenzia le doti subdole e seduttive del patrigno: “Un adulto, dunque, si serve dell’inesperienza e dell’immaturità di una ragazzina – viene sottolineato sempre nell’ordinanza – e ancora di più della solitudine e del vuoto affettivo in cui questa ragazzina si trova a vivere, per ottenere sesso in tutte le forme immaginabili”. Il 44enne è talmente abile che “non prospetta nessun male ingiusto, ma abusa della sensibilità, delle aspettative e dei desideri, di protezione come di affetto” della 13enne (nel 2008 ha quell’età) che solo dopo diverso tempo (nel 2014) troverà il coraggio di confidarsi con la mamma del suo fidanzato. La donna le suggerisce di raccontare tutto e sporgere denuncia, poi quando la mamma della ragazza – che nel frattempo ha avuto una figlia dal compagno – viene a conoscenza della terribile vicenda, subito sporge denuncia e allontana subito da casa il convivente, troncando la relazione.(t.s.)

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