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In due rischiano il carcere per i liquami nel Lonza

di Miriam Figliuolo
In due rischiano il carcere per i liquami nel Lonza

Ventasso: il caso degli agricoltori 55enni denunciati per sversamento abusivo Entra in gioco la legge sugli “ecoreati”. Intervengono Arpa e Comune

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VENTASSO. Rischiano da due a sei anni di reclusione e ammende fino a 100 mila euro, oltre che la confisca della concimaia – o di altro bene equivalente – e l’obbligo, se non ancora eseguito, del ripristino dei luoghi. Questo prevede la legge 68/2015, che definisce reati penali l’inquinamento e il disastro ambientale, per i due agricoltori di 55 anni denunciati dai carabinieri perché sversavano abusivamente liquami e ogni genere di rifiuti in un corso d’acqua affluente del Lonza. Il torrente ne è risultato gravemente inquinato, con la compromissione della flora e fauna che lo popolano.

Dell’episodio si è interessato anche il sindaco Antonio Manari che, ieri, ha avuto un colloquio con il maresciallo dei carabinieri della stazione locale per avere conto dell’accaduto.

«Si tratta di una grave situazione con rilievi penali di cui si occuperà la magistratura – ha sottolineato il primo cittadino –. Tuttavia non esiterò a confrontarmi con gli enti preposti per trarre le mie valutazioni».

La questione è certo di competenza della magistratura. Anche Arpa è stata prontamente attivata. L’inquinamento e il ben più grave disastro ambientale dal 2015 sono una nuova fattispecie di reato penale.

La legge 68 del 22 maggio di quell’anno, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale sei giorni dopo, sotto la dicitura “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, tra le altre cose modifica e completa il cosiddetto “Codice dell’Ambiente”, ovvero il decreto legislativo dell’aprile 2006 (Norme in materia ambientale), oltre che il dlg 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società.

È l’articolo 452-bis che si occupa del reato di inquinamento ambientale e prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da 10mila a 100mila euro per «chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

Pene che aumentano se l'inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o in danno di specie protette. Così come per le diverse aggravanti, tra le quali l’associazione. E nel caso il danno si prefiguri irreversibile e dunque disastro ambientale. In caso di condanna, inoltre, il giudice può ordinare la confisca e il ripristino dello stato dei luoghi; naturalmente a carico del condannato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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