Aemilia, incostituzionali gli scioperi degli avvocati con imputati detenuti
È incostituzionale la norma che, rinviando al codice di autoregolamentazione, consentiva agli avvocati l’astensione dalle udienze nei processi con imputati detenuti. Lo ha sancito la Corte Costituzionale
REGGIO EMILIA. È incostituzionale la norma che, rinviando al codice di autoregolamentazione, consentiva agli avvocati l’astensione dalle udienze nei processi con imputati detenuti. Lo ha sancito la Corte Costituzionale, sottolineando che soltanto il legislatore può intervenire in una materia che incide sulla libertà personale e stabilire la durata della custodia cautelare.
Con una sentenza depositata oggi (relatore il giudice Giovanni Amoroso), la Consulta ha bocciato la norma che consentiva che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (adottato il 4 aprile 2007 dall’Organismo unitario dell’Avvocatura e da altre associazioni quali Ucpi, Anfi, Anf, Aiga e Uncc e considerato idoneo dalla Commissione di garanzia sugli scioperi), nel regolare l’astensione, interferisca con la disciplina della libertà personale.
La questione era stata sollevata dal tribunale di Reggio Emilia nel maxiprocesso Aemilia, con riferimento all’articolo 2 bis della legge 146/1990, che riconosce il diritto dei difensori all’«astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria», fermo restando il necessario «contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati», e, al contempo, affida alle associazioni o agli organismi di rappresentanza delle categorie interessate l’adozione di «codici di autoregolamentazione».
Con un articolo del codice di autoregolamentazione, poi, si stabiliva che il processo non può fermarsi se, malgrado l’astensione dell’avvocato, l’imputato in custodia cautelare chiede espressamente che si proceda: il giudice, dunque, può respingere la richiesta di rinvio del difensore e andare avanti solo con il consenso espresso degli imputati detenuti.
Se invece l’imputato non si oppone all’astensione, il processo è rinviato e i termini di custodia cautelare vengono sospesi, con il conseguente allungamento del periodo di restrizione della libertà personale, sia pure entro i limiti di durata complessiva prevista dalla legge. In tal modo, osservava il tribunale reggiano, l’imputato «subisce restrizioni della libertà personale per motivi diversi da quelli espressamente considerati dalla legge».
La Corte costituzionale, dopo aver richiamato la riserva di legge stabilita dall’articolo 13 della Costituzione in materia di libertà personale, ha preso atto che l’articolo 2 bis della legge 146/90 rimanda a una regola del codice di autoregolamentazione che produce effetti diretti sui termini di custodia cautelare, «in violazione della riserva di legge»: la conseguenza, quindi, è l’illegittimità costituzionale di tale articolo, nella parte in cui consente - ossia non preclude - che il codice di autoregolamentazione interferisca con la disciplina legale dei limiti della custodia cautelare.
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