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la sentenza della cassazione 

Ferie non godute, dirigente perde la causa con l’Ausl

Ferie non godute, dirigente perde la causa con l’Ausl

Il medico chiedeva all’Azienda un’indennità per 246,50 giorni di ferie residue non godute accumulate in 10 anni di rapporto di lavoro a Reggio

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reggio emilia. Ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute il dirigente sanitario solo se riesce a provare in giudizio che il «mancato godimento» sia stato determinato «da effettive e indifferibili esigenze di servizio» o, comunque, da «cause di forza maggiore» indipendenti dalla propria volontà. Lo si evince da una sentenza con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso di un dirigente sanitario che chiedeva l’indennità per 246,50 giorni di ferie residue – accumulate in 10 anni – nell’ambito del rapporto di lavoro che aveva avuto con la Ausl di Reggio Emilia.

In primo grado, il giudice del lavoro gli aveva dato ragione, ma la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza confermata oggi dalla Cassazione, aveva ribaltato il verdetto, sottolineando che il ricorrente «non avesse né allegato, né provato le circostanze ostative al godimento delle ferie, in quanto costitutive del diritto a percepire l’indennità sostitutiva». Il dirigente sanitario aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando che «la carenza di organico del 50%» aveva reso «palese la difficoltà, sia per i dipendenti che per l’azienda, di programmare un piano ferie compatibile con le esigenze di servizio».

La sezione lavoro della Suprema Corte ha respinto il ricorso rilevando che «l’orientamento di legittimità consolidato va nel senso che nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l’interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore».

Nel caso in esame i giudici bolognesi hanno ritenuto «disatteso l’onere di allegazione specifico dell’impossibilità di fruire delle ferie per causa non imputabile, tenuto conto della ragguardevole entità del numero di giornate di ferie non godute e del fatto che al dirigente sanitario non potesse imputarsi un dovere d’ufficio di collocazione in ferie del dirigente responsabile di unità operativa, né che un’impossibilità della relativa fruizione potesse essere presunta sulla base di altre circostanze». —

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