«Non toccava al Comune emettere quell’ordinanza»
Ecco le ragioni del ricorso al Tar della ditta Valli Spa sul caso gessi di defecazione In prima istanza i giudici amministrativi hanno concesso la sospensiva
FABBRICO
Sono due le ragioni su cui si sono concentrati i legali dell’azienda bresciana Valli Spa - da cui arrivano i gessi di defecazione che dopo gli spandimenti nel territorio di Fabbrico sono al centro di una indagine della magistratura - per contrastare davanti al Tar l’ordinanza del Comune di Fabbrico.
DUE RAGIONI
Il primo è relativo al fatto che il vicesindaco, pur in assenza del sindaco, secondo l’azienda non avrebbe potuto firmare l’ordinanza che imponeva alla ditta Valli e all’azienda San Bernardino a cui l’azienda bresciana ha dato in affitto un terreno di provvedere alla bonifica delle presunte zone contaminate.
Questo perché il sindaco sarebbe l’unico soggetto che assume funzioni di ufficiale di governo e di preposto alla cura della sicurezza, delle emergenze sanitarie e di igiene pubblica. Inoltre nell’ordinanza non sarebbe stato indicato se si trattava di un fatto «contingibile ed urgente».
In secondo luogo i legali della Valli spa sostengono che «il Comune di Fabbrico ha emesso l’ordinanza sulla scorta della segnalazione dei Carabinieri della Forestale, senza tuttavia svolgere alcun (doveroso) accertamento, nè in merito alla segnalata contaminazione delle matrici ambientali, nè circa il soggetto responsabile dell'inquinamento, trascurando altresì la documentazione del procedimento penale, avviato nel frattempo in relazione ai materiali in esame».
I legali - a presentare il ricorso al Tar è stato lo studio legale Stajano Garella e Associati di Roma - sostengono che «i materiali stoccati nei capannoni di via Righetta sono classificabili come gessi di defecazione e non rifiuti».
IL RICORSO
Nel ricorso infatti si fa riferimento alla perizia disposta nella forma dell’incidente probatorio in sede penale che ha evidenziato scrivono «l’assoluta insussistenza di alcun nesso di causa tra la presenza di gessi di defecazione depositati dalla Valli spa ed i contaminati». Il perito nominato dal giudice, nella sua relazione peritale infatti avrebbe escluso l’ipotesi che si siano verificati «processi di dispersione nell'ambiente vicino al deposito». Anche se va detto, proprio in sede di incidente probatorio, l’accusa ha duramente contestato la relazione. Lo scorso 26 settembre, il Tar ha concesso la sospensiva per “incompetenza” da parte dell’amministrazione fabbricese, poichè l'ordinanza numero 21 emessa dal Comune di Fabbrico il 4 luglio scorso firmata dal vicesindaco Fabrizio Degola Andrade Cunha avrebbe dovuto invece far capo ad Arpae su delega della Provincia. La contestazione dell’ordinanza è diventata materia di scontro politico a Fabbrico, tra sindaco e opposizione. Mentre il primo cittadino difende il proprio operato, prosegue l’indagine dei carabinieri forestali sui gessi che sono stati disseminati sui terreni agricoli nel 2017. —
M.P.
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