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Guastalla, chiusura del passaggio a livello: respinto il ricorso dei cittadini

Jacopo Della Porta
Guastalla, chiusura del passaggio a livello: respinto il ricorso dei cittadini

Per via Zecchiere il Tar di Parma ha dato ragione a Comune, Fer e Provincia

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Il Tar di Parma ha bocciato il ricorso dei residenti di San Rocco di Guastalla che protestano contro la chiusura del passaggio a livello di via Zecchiere. Una bocciatura che lascia poco spazio alle ragioni dei ricorrenti, che si sono visti anche condannare al pagamento delle spese legali.

La sezione staccata di Parma rileva che il ricorso è stato presentato in ritardo per quanto riguarda l’atto amministrativo più importante di questa vicenda. Ma dice anche che, entrando nel merito delle contestazioni, non hanno fondamento da un punto di vista giuridico.

Undici cittadini della frazione avevano presentato ricorso, tramite gli avvocati Ermes e Marcello Coffrini, nei confronti della Provincia, il Comune di Guastalla e Fer per l’annullamento di tre atti: la delibera del 2017 con la quale il Comune ha approvato un accordo di programma con la Provincia e Fer per la messa in sicurezza della rete ferroviaria tra San Giacomo e San Rocco; un analogo provvedimento del 2018 con il quale è stato approvato il progetto per la rotonda di San Rocco e, infine, l’ordinanza di un dirigente che ha disposto la chiusura del passaggio a livello di via Zecchiere. La chiusura della strada ha provocato accese proteste da parte di un gruppo di cittadini, che ha organizzato anche dei sit-in durante i quali erano stati bloccati i lavori sulla linea ferroviaria.

I residenti ad ottobre avevano annunciato che sarebbero andati per vie legali. Il Tar di Parma a novembre si era riunito per decidere sulla istanza di sospensione e l’aveva respinta. Il 13 febbraio il tribunale è invece entrato nel merito.

La Provincia, il Comune e Fer hanno fatto notare ai giudici che i termini per ricorrere contro la prima delibera, quella del 2017, erano scaduti e che la chiusura del passaggio a livello è una conseguenza di quell’atto e non della successiva delibera del 2018. Eccezioni accolte dai giudici, che dunque hanno dichiarato non ricevibile il ricorso relativamente all’atto del 2017.

I ricorrenti erano nei termini per la delibera del 2018, che però, anche se fosse annullata, non comporterebbe la riapertura del passaggio a livello. Per le toghe, inoltre, è inammissibile l’impugnazione dell’ordinanza con il quale il dirigente ha chiuso la strada, perché si tratta di una mera esecuzione della delibera del 2017.

I giudici però si spingono oltre e affermano che anche nel merito il ricorso è infondato e bollano come «prive di fondamento» le argomentazioni giuridiche addotte per contestare l’operato della pubblica amministrazione.

Pertanto il Tar di Parma ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile, e ha condannato i ricorrenti a liquidare 1.500 euro complessivi di spese legali a Comune di Guastalla, Provincia di Reggio e Fer . —



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