Niente giustizia per i martiri Dal 7 luglio a piazza Fontana
Parallelo emerso durante la presentazione del libro di Dondi sulla bomba del ’69 L’avvocato D’Andrea: «Non si sono volute aprire porte su scenari imprevedibili»
«È questo il motivo per cui non sarà mai possibile vedere condannati i colpevoli della strage del 7 Luglio». Poche parole, lapidarie. Le ha pronunciate Mirco Carrattieri, storico e professore universitario, mentre domenica al teatro Municipale presentava insieme all’autore “12 dicembre 1969”, il saggio scritto da Mirco Dondi sulla strage di piazza Fontana. Cosa c’entra piazza Fontana con i cinque morti di Reggio Emilia, caduti sul selciato della piazza nove anni prima rispetto alle vittime della bomba fascista di Milano?
I FATTI DEL 1969
Il parallelo è questo: per piazza Fontana ci sono persone per le quali è ampiamente raggiunta la prova della loro colpevolezza nella strage della Banca dell’Agricoltura, persone che però non potranno mai più essere condannate perché in precedenza erano state assolte (con sentenza passata in Cassazione) per il medesimo fatto. Le due persone sono Franco Freda e Giovanni Ventura, leader del movimento Ordine Nuovo, indicati in una sentenza della Corte di Cassazione del 2005 che afferma come la strage di Piazza Fontana sia stata commessa da un gruppo eversivo padovano che faceva riferimento a Ordine Nuovo. Gruppo che aveva come guide appunto Freda e Ventura. È la stessa sentenza del 2005 a dire però chiaramente che i due non potranno più essere riprocessati perché assolti in modo definitivo per la stessa vicenda dalla Corte d’Assise d’Appello di Bari. Il principio che sta alla base della decisione, in termini giuridici viene definito ne bis in idem. In altre parole, una persona non può essere processata due volte per la medesima accusa. Arrivati a un’assoluzione in modo definitivo, la sentenza non può più essere intaccata, anche se dovessero comparire nuove prove che mostrano la colpevolezza della persona scagionata. Qualora invece un imputato sia stato condannato in modo definitivo, la sentenza può essere ribaltata, in presenza di nuove prove, attraverso quello che si chiama “processo di revisione”. È il caso, ad esempio, del partigiano Diavolo – Germano Nicolini – che a decenni di distanza da una condanna ingiusta e già scontata, si è visto riabilitare in un processo di revisione davanti alla Corte d’Appello di Perugia.
Quindi il condannato può sempre sperare, in teoria, in una assoluzione tardiva, e l’assolto non corre alcun rischio di vedere ribaltata la sentenza anche se in seguito divenisse palese la propria colpevolezza.
i fatti del 1960
I fatti appaiono molto simili a quelli seguiti alla strage del 7 Luglio 1960, quando cinque reggiani caddero sotto il piombo della polizia durante la manifestazione organizzata dalla Cgil contro la deriva neofascista del governo Tambroni, che già aveva causato morti in altre città.
A un anno e mezzo dagli incidenti si arrivò a una richiesta di rinvio a giudizio che però metteva sul banco degli imputati decine di dimostranti, accusati di resistenza. Sul fronte dei poliziotti pochi gli accusati: fra questi un funzionario e un agente, accusati il primo di avere ordinato l’uso delle armi e il secondo di avere materialmente ucciso. Il funzionario venne assolto con formula piena, l’agente se la cavò con l’insufficienza di prove.
Nel 2010 l’avvocato Ernesto D’Andrea tentò di dare una svolta a questo palese caso di giustizia negata, presentando un atto alla Corte di Appello di Brescia perché si arrivasse a una revisione del processo celebrato negli anni Sessanta a Milano.
«La mia tesi – spiega oggi l’avvocato D’Andrea – era che la revisione del processo possa essere chiesta anche dalla parte offesa (in questo caso i parenti delle vittime, ndr) quando l’imputato sia stato assolto con la formula dubitativa, cioè per insufficienza di prove. Ci trovavamo proprio in questa situazione, con uno dei due poliziotti assolto a suo tempo perché le prove non erano state giudicate decisive e concordanti. Successivamente emersero diverse importanti testimonianze che ponevano in una luce tutta diversa i fatti del 1960. A mio giudizio, per casi come questo, la norma che impedisce alle parti offese di arrivare a un processo di revisione potrebbe essere ritenuta in contrasto con la Costituzione».
La Corte d’Appello di Brescia però è stata di diverso avviso e ha rigettato la richiesta di revisione. «I giudici non sono stati insensibili al problema – aggiunge l’avvocato D’Andrea – tuttavia hanno ritenuto che la scelta fosse di carattere meramente legislativo, tale da non poter essere intaccata nemmeno dalla Corte Costituzionale. Probabilmente hanno temuto che una decisione favorevole potesse spalancare porte destinate a profilare chissà quali scenari». —
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