Dal 2008 al 2015 il regolamento illegittimo sugli incarichi
REGGIO EMILIA. «Si evidenzia, altresì, che il regolamento relativo all’affidamento di incarichi esterni, di cui all’allegato 4 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, oltre al già richiamato art. 2 comma 3, è illegittimo, poiché esclude la previsione di procedura comparativa mediante emissione di avviso pubblico rivolto alla generalità degli interessati, adeguatamente pubblicizzato per un congruo periodo di tempo sul sito web istituzionale dell’ente (almeno 15 giorni)». È questo il passaggio della deliberazione 153/2015 della Corte dei Conti nei quali si constata l’illegittimità del Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali. La deliberazione è datata 18 novembre 2015. E di lì a poco il Comune aggiornò il testo, in modo da metteralo a norma. Un aggiornamento che tuttavia arrivò a distanza di sette anni da una prima segnalazione della Corte dei Conti, che con la deliberazione 111/2008 aveva già acceso i riflettori su profili di illegittimità nel conferire incarichi e consulenze esterne. In pratica, dal 2008 al 2015, quando il regolamento venne aggiornato, le norme non vennero spettate. E se la magistratura contabile si è avviata verso la prescrizione, diverso il discorso della magistratura ordinaria, che si è invece attivata fino ad indagare diciotto dirigenti per incarichi e consulenze concesse nel 2013, quando il Comune era guidato da Graziano Delrio e, dopo la sua discesa a Roma da ministro, da Ugo Ferrari. Sempre nella deliberazione del 2015, si entrava nel dettaglio delle diverse procedure di affidamento, sostenendo che il regolamento «si pone in contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza».
A finire sotto i riflettori gli affidamenti «quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 20.000 euro, poiché esclude la previsione di procedura comparativa mediante emissione di avviso pubblico rivolto alla generalità degli interessati; quando le procedure a evidenza pubblica abbiano sortito esito negativo per mancanza di manifestazioni di disponibilità, senza specificare che le condizioni devono rimanere sostanzialmente inalterate; quando il contratto riguardi attività di natura (…), culturale, scientifica, legale, notarile e/o infungibili per (…) il preponderante carattere di fiduciarietà insito nel rapporto».
Anche per quanto riguarda attività notarili e incarichi di patrocinio legale, la Corte aveva rilevato che era necessario il «rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e motivazione ed all’obbligo del previo esperimento di una procedura comparativa rivolta alla generalità degli interessati». Carenze sono state sollevate in seguito dal M5s anche per quanto concerne i controlli. Un calderone che, dopo essere stato sanato dal Comune nel nuovo regolamento, sempre nel 2015, frutto di una battaglia interna con parte degli stessi dirigenti, confluì infine in un report della Ragioneria generale dello Stato, che ispezionò l’ente fra il 2 e il 3 marzo 2017, mettendo ai raggi X tutti gli incarichi. —
E.Spa.
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