Anche per Michele Colacino il processo è da rifare
Per la Suprema Corte ci sono elementi da chiarire dopo le dichiarazioni di Giglio del maresciallo D’Agostino e dell’imprenditore Gangi
REGGIO EMILIA. «Il ribaltamento della decisione di secondo grado, quindi, non si basava affatto su una diversa interpretazione delle prove dichiarative considerate decisive dal primo giudice, bensì sulla estrapolazione, dalla mole del materiale istruttorio, di elementi di fatto non considerati, emergenti da intercettazioni, indagini bancarie, analisi di documenti in atti». Non solo Giuseppe Pagliani. Il 24 ottobre la Cassazione, confermando l’impianto accusatorio, ha deciso di annullare la sentenza di secondo grado, con rinvio alla Corte d’Appello, anche per Michele Colacino, che era stato assolto in primo grado e poi condannato in secondo a 4 anni e 8 mesi per il 416 bis per aver partecipato all'associazione. Sono state 40, su 46 ricorsi presentati, le condanne definitive stabilite dalla Corte, che ha deciso un nuovo Appello anche per Francesco Frontera e Francesco Lamanna, ma solo rispettivamente per i capi d’imputazione 119 e 122. Altri due imputati, Gianluca Crugliano e Michael Stanley Salwach, avevano visto ridursi la pena. Per quanto riguarda la posizione di Colacino, considerato in fase di indagine «soggetto dedito a procacciare i nominativi di imprenditori in difficoltà, da sottoporre ad usura», la Cassazione accende i riflettori sulle rivelazioni del pentito Giuseppe Giglio e sull’esame del maresciallo D’Agostino, «che avevano consentito di rivalutare le acquisizioni cui era pervenuta l’istruttoria dibattimentale all'esito del primo grado di giudizio, ossia le intercettazioni telefoniche, i servizi di o.c.p. (osservazione controllo e pedinamento, ndr) e le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo Marino».
Scenari che per la Cassazione sarebbero stati da mettere in relazione anche alle dichiarazioni dell’imprenditore Giovanni Gangi (sentito come persona sottoposta ad indagine per reati tributari), e di una sua dipendente, dei quali non c’è riferimento nella sentenza di primo grado, ma non interrogati dalla Corte d’Appello, «benché le loro dichiarazioni, indiscutibilmente, costituiscano un tassello fondamentale per ricostruire un aspetto essenziale del ruolo attribuito al Colacino in ambito associativo». Di qui la necessità del rinvio per fare ulteriore chiarezza sulla posizione di Colacino. —
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