«Su Pagliani bisogna risentire i testimoni»
Le motivazioni con cui la Cassazione ha deciso il rinvio in Appello per il politico reggiano, prima assolto e poi condannato
«In tal senso, quindi, le eccezioni svolte sul punto nel ricorso del Pagliani risultano fondate: circostanza che impone di giungere all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative indicate, le stesse dovendosi considerare rilevanti, nel loro complesso considerate, ai fini della condanna». È con questa formula che il 24 ottobre scorso la Corte di Cassazione, composta dal presidente Maurizio Fumo e dai giudici a latere Rossella Catena, Irene Scordamaglia, Grazia Niccoli e Luca Pistorelli – ha deciso di annullare la sentenza di secondo grado, con rinvio alla Corte d’Appello, sulla condanna dell’ex capogruppo Pdl, Giuseppe Pagliani (accusato di partecipazione esterna all’associazione mafiosa) nell’ambito del rito abbreviato del processo Aemilia.
È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza, depositate ieri, nella quale la Corte di fatto accoglie il ricorso presentato il 12 aprile 2018 dal politico reggiano – a mezzo dei difensori di fiducia Giovanni Trampini ed Alessandro Sivelli – che era stato assolto in primo grado salvo poi essere condannato in Appello a quattro anni di reclusione. Un processo ora da rifare in Appello, rinnovando l’audizione di molte persone informate sui fatti, come richiesto dagli stessi difensori di Pagliani. Ma chi sono queste persone? «Salerno e Brugnano – scrive la Corte – quanto all'incontro del 2 marzo 2012 presso gli uffici di Sarcone Nicolino; Arcuri, quanto alla cena del 21 marzo 2012; De Miro, quanto all'infiltrazione `ndranghetista rilevata nella Bassa reggiana al momento del suo insediamento come Prefetto di Reggio Emilia; Cataliotti, quanto alla diffusa conoscenza dei legami esistenti tra i fratelli Sarcone e Grande Aracri Nicolino e ai pregressi rapporti del Pagliani con il Paolini, altro affiliato alla congrega che lo aveva supportato in una precedente campagna elettorale; Immovilli; Berselli, quanto all'appuntamento chiestogli dal Pagliani per discutere delle misure interdittive antimafia emanate dal Prefetto di Reggio Emilia nei confronti di imprenditori calabresi; D'Incecco, quanto allo studio affidatogli dal Pagliani delle pratiche relative alle opposizioni da interporre avverso le misure interdittive antimafia adottate nei confronti di alcuni imprenditori calabresi; Sarzi Amadè, quanto all'indicazione dell’organizzatore della c.d. “cena delle beffe” ; Gibertini, quanto all’ indicazione del soggetto cui si doveva l'iniziativa della trasmissione televisiva del 10 ottobre 2012 ».
Cinque i motivi sollevati dai legali del politico reggiano che hanno fatto breccia nel convincimento della Suprema Corte: il vizio di motivazione («in relazione alla violazione del criterio di giudizio d’oltre ogni ragionevole dubbio»); il fatto che sia stato «omesso di rendere una motivazione rafforzata in ordine a specifici elementi di prova valorizzati in senso contrario dal primo giudice»; la «logica incompatibilità nella tesi, fatta propria dal giudice distrettuale (cioè in Appello, ndr), della coesistenza dell’intento attribuito a Pagliani di agire per conservare l’associazione criminale e per rafforzarne l’operatività e di difendere se stesso dall’accusa di essere ad essa contiguo, prendendone apertamente le distanze»; eccezione di nullità della sentenza; «l’assenza di indicazione del criterio di imputazione delle aggravanti in concreto utilizzato ». —
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