Il luogotenente Cesi torna davanti ai giudici
La Cassazione annulla la sentenza di proscioglimento emessa nel luglio scorso dalla Corte d’appello di Bologna
Colpo di scena non indifferente nella tormentata vicenda giudiziaria riguardante il 54enne Roberto Cesi, ex comandante della caserma dei carabinieri di Correggio.
La sesta sezione penale della Cassazione – presieduta dal giudice Giacomo Paoloni – ha infatti annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 6 luglio 2018, rinviando ad altra sezione dell’organo giudicante felsineo di secondo grado per la celebrazione di un nuovo processo. Quindi la Suprema Corte ha accolto il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna come richiesto – in aula a Roma – dal sostituto procuratore generale Roberto Aniello. Una decisione che riporta Cesi (difeso dal legale Giuseppe Rossodivita) in un’aula di tribunale, il che significa per il luogotenente aggiungere una nuova fase ad una dura battaglia legale che sin qui è stata caratterizzata da diverse fasi. In primis i quattro anni d’indagine a cui ha fatto seguito un lungo processo di primo grado a Reggio Emilia (14 udienze, un centinaio di testimonianze, non pochi momenti di tensione in aula) conclusosi – il 22 marzo 2016 – con l’assoluzione per 26 dei 27 capi d’imputazione. Infine dopo circa due anni e mezzo in Appello a Bologna la dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione presentata dal procuratore generale su 12 dei 26 capi d’imputazione da cui l’imputato era stato assolto in primo grado, inoltre era stata rilevata la “scure” della prescrizione sull’unica accusa (la violenza privata, riguardante l’aver impedito lo Student Party al Room 77, locale di Correggio) che aveva visto condannato in primo grado il sottufficiale (un mese di reclusione, pena sospesa). Questo reato rimane prescritto, mentre la decisione della Cassazione riporterà davanti ad altri giudici d’Appello quei 12 capi d’imputazione (da cui Cesi era stato assolto a Reggio Emilia) che il procuratore generale aveva impugnato, incassandone però l’inammissibilità nel luglio di un anno fa. In soldoni, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal procuratore generale presso la Corte d’appello, bocciando i due profili d’inammissibilità applicati nel luglio scorso dai giudici di secondo grado e rimarcati nella sentenza della Suprema Corte: intempestività della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in quanto formulata dalla pubblica accusa soltanto all’udienza fissata per la celebrazione del giudizio d’appello; la “genericità” delle doglianze, in quanto tese a sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali (in particolare, degli esiti delle intercettazioni) e degli argomenti in fatto e in diritto già sottoposti al vaglio del primo giudice (sia in sede di conclusioni, sia nella memoria depositata a verbale in tale sede). —
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