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la norma 

Chi ha compiuto 18 anni dopo il 26 maggio resta estraneo dal voto

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Il corpo elettorale per il ballottaggio non può che essere il medesimo di quello per il cosiddetto primo turno, resta cioè invariato rispetto al voto del 26 maggio. Se un elettore è stato depennato dalle liste elettorali del primo turno (articolo 33 DPR del 20 marzo 1967 n. 223) perché, pur divenendo maggiorenne nel corso del 2019, non aveva ancora compiuto i 18 anni nel primo giorno della votazione, cioè il 26 maggio, egli rimane “estraneo alla votazione” per il secondo turno, ovvero non vota neppure per il secondo turno.



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