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Nella guerra per l’ex Zucchi il Comune batte Apcoa

Luciano Salsi
Nella guerra per l’ex Zucchi il Comune batte Apcoa

Respinto il ricorso della società per l’estromissione da Reggio Emilia Parcheggi Per i giudici la richiesta di risarcimento danni è manifestamente infondata

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REGGIO EMILIA. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Parma ha respinto il ricorso della società Apcoa Parking contro il Comune e la società Reggio Emilia Parcheggi. Apcoa chiedeva il risarcimento dei danni subiti per essere stata estromessa dalla sua precedente gestione del parcheggio della caserma Zucchi, in quanto il Comune l’avrebbe affidata direttamente a Reggio Emilia Parcheggi senza indire una gara pubblica per la selezione del gestore. Con sentenza pubblicata il primo luglio il Tar le ha dato torto e l’ha condannata a pagare alle controparti 1.500 euro di spese processuali.

Apcoa aveva gestito la Zucchi su incarico di Reggio Emilia Parcheggi, la società titolare della concessione. Quando questa le aveva revocato la delega, il Comune aveva intimato ad Apcoa di restituire gli spazi adibiti a parcheggio. Il Tar aveva avallato il provvedimento con una sentenza che Apcoa aveva appellato al Consiglio di Stato, il quale però non l’ha sospesa. Questa circostanza è stata richiamata dal tribunale amministrativo per respingere la richiesta del Comune di rinviare questa causa in attesa del giudizio d’appello.

Nel merito, però, il Tar ha definito «manifestamente infondato» il ricorso di Apcoa. Infatti il parcheggio della Zucchi era stato fin dall’inizio affidato a Reggio Emilia Parcheggi, la quale l’aveva a sua volta delegato ad Apcoa, che era sua socia. Poi, però, Reggio Emilia Parcheggi aveva risolto il contratto con Apcoa, sostituendola con la srl Interparking Italia, ma era rimasta a tutti gli effetti titolare della concessione rilasciata dal Comune.

Nel sostituire il gestore diretto con un altro si era avvalsa della convenzione stipulata con l'amministrazione comunale, che autorizza il concessionario a «gestire i parcheggi anche avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente».

Secondo il tribunale amministrativo, quindi, il Comune non aveva il diritto di interferire nelle decisioni di Reggio Emilia Parcheggi, che, in quanto concessionaria, poteva scegliere liberamente il soggetto a cui subappaltare il servizio.

«Il Comune – spiega il Tar – non aveva alcun obbligo di agire per impedire l’avvalimento di terzi da parte della concessionaria per la gestione di uno dei due parcheggi oggetto della convenzione. Se anche avesse avuto tale obbligo, sulla base di una discutibile interpretazione delle norme, non avrebbe comunque potuto legittimamente agire nel senso suggerito dalla ricorrente (cioè impedire l’estromissione di Apcoa), in quanto tenuto al rispetto del vincolo contrattuale positivamente assunto nei confronti della concessionaria stessa». Il Tar, peraltro, ha respinto anche la richiesta di condanna per lite temeraria che Reggio Emilia Parcheggi aveva avanzato nei confronti di Apcoa. A suo avviso la domanda di risarcimento non può essere affatto considerata pretestuosa. —


 

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