la norma
Armi da custodire nell’interesse della sicurezza pubblica
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L’articolo 20 della legge 110 del 1975 prevede che “la custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto”.
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