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dallo stadio al tribunale 

Una decina di condanne ai tifosi granata per l’invasione di campo a Siena

Ambra Prati
Una decina di condanne ai tifosi granata per l’invasione di campo a Siena

Il decreto penale proponeva 4 mesi e 11mila euro di multa, la pena (sospesa) in abbreviato è stata di 2 mesi e 500 euro

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Siena-Reggiana: pioggia di condanne per i tifosi granata, sebbene con pene lievi (e sospese) rispetto a quanto prospettato nei decreti penali.

La partita incriminata è quella dei playoff di serie C della stagione 2017/2018 del 3 giugno 2018: la celebre notte maledetta allo stadio Franchi, che ha impedito alla Reggiana di approdare alle semifinali e continuare il sogno in serie B, dando il colpo di grazia all’era di Mike Piazza. Alla fine del match si è scatenata la rabbia degli ultras per l’eliminazione, con una invasione di campo che ha provocato l’intervento della polizia in tenuta antisommossa, per far tornare la calma in campo visto che anche i tifosi del Siena erano entrati sul terreno di gioco per cercare lo scontro. Attimi di tensione, subito sedati senza che le due fazioni venissero a contatto, con alcuni dei protagonisti dell’invasione di campo (di entrambe le tifoserie) che sono stati portati via dalle forze dell’ordine.

Mentre per i primi fermati è scattato il Daspo, sull’accaduto è stata aperta un’indagine. «Quanto successo non può giustificare comportamenti illegali o antisportivi. Chi ha fatto invasione di campo ha sbagliato», affermò all’epoca il questore Antonio Sbordone.

A conclusione delle indagini, nei primi mesi di quest’anno sono scattati i primi provvedimenti a carico dei tifosi senesi (otto di loro sono stati assolti perché il fatto è stato ritenuto di particolare tenuità, essendo in numero nettamente inferiore rispetto agli avversari) e soprattutto di 46 tifosi reggiani che hanno ricevuto il verbale di identificazione, con l’invito a recarsi in questura per fornire le proprie generalità e indicare un avvocato difensore. I tifosi hanno appreso così di essere stati denunciati: tutti per invasione di campo, alcuni anche per altri reati, quali lancio di materiale pericoloso, divieto di rendere difficoltoso il riconoscimento mediante il travisamento del volto, istigazione a disobbedire alle leggi dello Stato. Il decreto penale ha proposto, per ciascun tifoso, una condanna a 4 mesi trasformabili in 11mila euro di multa: un conto salatissimo.

Lo sviluppo giuridico è avvenuto in tempi diversi perché l’identificazione dei responsabili è stata un’operazione lunga e certosina, che ha impegnato la Digos per parecchi mesi, sfociando in notifiche scaglionate.

I primi ad andare in tribunale sono stati tre tifosi granata: il primo ha patteggiato, gli altri due hanno ottenuto l’affidamento in prova, vale a dire svolgeranno lavori socialmente utili al termine dei quali sarà emesso il non luogo a procedere.

A giugno scorso otto supporter, di età compresa tra i 23 i e i 48 anni, sono stati condannati dal tribunale di Siena in rito abbreviato a 2 mesi e 500 euro di multa; coloro che erano accusati anche di travisamento hanno rimediato 3 mesi, pena in ogni caso sospesa. Uno solo, un reggiano di 35 anni, è stato assolto per il reato di istigazione a disobbedire alle leggi dello Stato, mentre è stato condannato per lo scavalcamento della recinzione. Infine il decimo tifoso granata ha fatto richiesta della messa in prova, alternativa generosa per uscire dai guai.

«Restano, almeno per coloro che si sono rivolti ame, altri 23 tifosi, in attesa che sia fissata la data dell’udienza – ha commentato l’avvocato Annalisa Bassi di Reggio Emilia – Esprimo soddisfazione perché è stata riconosciuta una pena inferiore a quella, particolarmente severa, che era stata inflitta con decreto penale».

L’unico assolto, in data 19 settembre dal giudice monocratico di Siena, è Fabio Bondavalli, residente a Scandiano e noto supporter della Reggiana. A Bondavalli, assistito dallo studio legale Pagliani-Tarquini–Dallari di Arceto di Scandiano, è stata contestata esclusivamente l’invasione di campo. Spiegano i suoi legali: «Il giudice, accogliendo la richiesta dei difensori dell’imputato, ha assolto Bondavalli applicando l’articolo 131 bis del Codice Penale, che prevede il giudizio assolutorio», di fatto escludendo la punibilità «per particolare tenuità del fatto contestato». —



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