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il vademecum 

Così il ministero della Sanità certifica che la pratica è vietata

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«Sospendere le attività di prenotazione (fenomeno delle cosiddette liste d’attesa bloccate, agende chiuse) è una pratica vietata dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 282. (Finanziaria 2006)». È quanto si legge sul sito del ministero della Sanità in relazione al Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021. Qui si aggiunge che «Regioni e Province Autonome prevedono un’attività sistematica di vigilanza sul rispetto del divieto di sospensione dell’attività di prenotazione». Al comma 284 sono previste le sanzioni.

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